Cassazione Penale, Sentenza n. 01149/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava come abnorme l'ordinanza del Tribunale di Rimini che, ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. nel procedimento per peculato relativo all'accusa che l'imputato, in servizio come portalettere presso Poste Italiane, si fosse appropriato di circa 229 missive. Il Tribunale aveva motivato la restituzione ritenendo che, per il modesto valore patrimoniale delle missive, i fatti potessero al più rientrare nella nuova fattispecie di cui all'art. 314-bis c.p., e rilevando altresì possibili ulteriori ipotesi di reato (truffa ai danni dell'ente pubblico e falso). Il Procuratore ricorrente sosteneva che la menzione dell'art. 314-bis fosse illegittima perché la norma era entrata in vigore dopo i fatti (2022), con conseguente paralisi del procedimento: il P.M. non potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per quella fattispecie né tornare ad agire efficacemente senza compiere atti nulli.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esercitato un potere previsto dalla legge (ordinanza di restituzione ex art. 521, comma 2, c.p.p.) e che il provvedimento non sia abnorme. Le Sezioni Unite sono richiamate per stabilire il carattere eccezionale dell'abnormità, che richiede una stasi processuale tale da impedire il proseguimento del processo salvo il compimento di atti nulli. Nel caso concreto non si è verificata tale stasi: il pubblico ministero non è costretto a compiere atti nulli, rimane il dominus dell'azione penale e può valutare se procedere diversamente alla luce delle indicazioni del giudice e di eventuali nuovi elementi. La Corte ha inoltre esaminato il quadro normativo e interpretativo relativo all'art. 314-bis c.p., alla sua funzione sussidiaria rispetto al peculato comune e al rapporto con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, ritenendo legittima la valutazione del Tribunale circa la possibile rilevanza di fattispecie meno gravi.
Norme richiamate
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di disporre la restituzione degli atti al P.M.; il suo esercizio è legittimo e non costituisce di per sé abnormità, salvo che il provvedimento determini una stasi processuale irreversibile.
art. 314-bis cod. pen.
Nuova fattispecie introdotta dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (conv. L. 8 agosto 2024, n. 112) che sanziona forme meno gravi di distrazione di denaro o cose mobili da parte di pubblici ufficiali; ha carattere sussidiario rispetto al peculato comune e mira a preservare la punibilità di alcune condotte distrattive che altrimenti sarebbero rimaste prive di tutela penale dopo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Norma sul peculato comune; la Corte ricorda la distinzione tra appropriazione e distrazione e il principio secondo cui il nuovo art. 314-bis si applica solo quando non è configurabile il peculato comune (principio di sussidiarietà).
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Il reato è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (decorrenza 25/8/2024); la gemmazione normativa ha lasciato una porzione di condotte distrattive sanzionate dalla nuova fattispecie 314-bis, mentre altre condotte (es. riguardanti beni immobili) possono essere rimaste senza tutela penale.
D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (conv. L. 8 agosto 2024, n. 112)
d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. L. 8 agosto 2024, n. 112
Ha introdotto l'art. 314-bis con finalità di adeguamento agli obblighi derivanti dall'Unione Europea e di 'contrappeso' rispetto all'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
L. 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), decorrenza 25/8/2024; questa vicenda normativa è rilevante per interpretare la portata delle nuove incriminazioni e delle 'contaminazioni' con il peculato.
Direttiva UE 2017/1371 (art. 4)
art. 4, Direttiva 2017/1371
Imposta agli Stati membri l'obbligo di incriminare l'appropriazione indebita da parte di funzionari pubblici quando intenzionale; è richiamata per giustificare l'esigenza di normativa penale che sanzioni determinate condotte distrattive.
Art. 117 Cost.
Richiamato come base costituzionale dell'obbligo dello Stato di conformare la legislazione penale agli obblighi derivanti dall'UE.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione
Sez. U, n. 20569/2018 (Ksouri); Sez. U, n. 42603/2023 (El Karti); Sez. U, n. 26/00 (Magnani); Sez. U, n. 17/98 (Di Battista)
Stabilisce che l'abnormità dell'atto processuale è una categoria eccezionale: si configura quando il provvedimento è adottato in carenza di potere assoluta o quando determina una stasi processuale tale da impedire il proseguimento del processo salvo atti nulli. L'ambito di applicazione dell'abnormità è stato recentemente ristretto e richiede un pregiudizio altrimenti insanabile.
Massime di principio
- L'impugnazione per abnormità è eccezionale: va valutata solo se il provvedimento giudiziale priva le parti di ogni altra rimedio efficace o determina una stasi processuale irreversibile.
- La restituzione degli atti ex art. 521, comma 2, c.p.p. è un potere del giudice compatibile con il sistema processuale e non costituisce di per sé atto abnorme; non obbliga automaticamente il P.M. a compiere atti nulli, ma lo invita a riesaminare l'imputazione.
- Il pubblico ministero rimane il titolare dell'azione penale (dominus): dopo una restituzione di atti può decidere se procedere, chiedere integrazioni, archiviare o formulare diversa imputazione, tenendo conto delle indicazioni del giudice e dei limiti di legge (incluso il principio di legalità e non retroattività).
- Quando è invocata una nuova fattispecie introdotta dopo i fatti (es. art. 314-bis), è necessario verificare la compatibilità temporale e il principio di legalità: la mera menzione della nuova norma da parte del giudice non rende automaticamente abnorme il provvedimento, salvo che ciò determini un blocco processuale insuperabile.
- In pratica, in casi analoghi conviene: a) verificare tempestivamente la rilevanza temporale della norma invocata; b) valutare se la restituzione degli atti impedisce effettivamente il prosieguo del processo senza il compimento di atti nulli; c) considerare impugnazioni per abnormità solo quando sussiste un pregiudizio irreparabile e non vi sono rimedi ordinari efficaci.
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