Sentenza del 12/05/2017 n. 1303 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Validità della notifica degli atti di loro competenza effettuata direttamente dagli Uffici finanziari - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che gli Uffici finanziari possono notificare direttamente gli atti impositivi a mezzo posta, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della legge n. 146/1998. La notifica tramite ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali autorizzati resta necessaria soltanto quando la notificazione diretta a mezzo posta risulti impossibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità della notifica di un atto impositivo eseguita direttamente dagli Uffici finanziari, sostenendo implicitamente che la notificazione dovesse essere effettuata da un ufficiale giudiziario, da un messo comunale o da un messo speciale autorizzato.
Norme richiamate
Art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890
La notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere comunicati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli Uffici finanziari.
La norma consente agli Uffici finanziari di effettuare direttamente, tramite il servizio postale, la notificazione degli atti impositivi.
Art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146
La notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere comunicati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli Uffici finanziari.
La disposizione ha ampliato o chiarito le modalità di notifica, riconoscendo agli Uffici finanziari la possibilità di procedere direttamente alla notificazione postale, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di un messo.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Ove ciò risulti impossibile, la notifica può essere effettuata a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.
Le modalità di notificazione tramite ufficiali giudiziari o messi operano come modalità alternative o sussidiarie quando la notificazione diretta a mezzo posta da parte degli Uffici finanziari non sia possibile.
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'Amministrazione finanziaria è, in linea generale, valida se effettuata secondo le modalità previste dalla legge n. 890/1982.
- Non è necessario che ogni atto impositivo sia notificato da un ufficiale giudiziario o da un messo: l'Ufficio finanziario può procedere direttamente, salvo l'impossibilità concreta di utilizzare tale modalità.
- Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente dedurre che essa sia stata eseguita direttamente dall'Ufficio; occorre dimostrare una violazione delle modalità legali o l'inesistenza della notificazione.
- Quando la notifica postale diretta non è possibile, possono essere utilizzate le modalità sussidiarie tramite ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale autorizzato.
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