Cassazione Penale, Sentenza n. 11950/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che nulla vieta per legge la concessione di una pena sostitutiva a soggetti già sottoposti a misure alternative alla detenzione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al giudice dell'esecuzione, disponendo che quest'ultimo si attenga al principio di diritto enunciato e valuti liberamente il merito secondo le condizioni di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di sostituzione della pena detentiva di un anno con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 (e richiamo al d.lgs. n. 150/2022), dichiarata inammissibile dal giudice dell'esecuzione perché il condannato si trovava già sottoposto a misura alternativa (detenzione domiciliare) per altra causa.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95 (disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi)
«1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio»
La disposizione transitoria consente al condannato entro i termini indicati di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di pene sostitutive; si applicano le norme del Capo III della legge n. 689/1981 nel giudizio di esecuzione, integrando quindi la possibilità di richiedere sostituzioni anche in procedimenti interessati dal d.lgs.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
Riconosciuta come norma di riferimento per la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive; la Corte afferma che la possibilità di applicare l'art. 53 non è preclusa dall'essere il condannato sottoposto a misure alternative.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 62
«Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione»
Prevede come debba eseguirsi la pena sostitutiva quando il condannato è detenuto: la pena sostitutiva decorre dopo la dimissione, indicando che la normativa contempla l'ipotesi di condannati già in stato di detenzione o sottoposti a misure che ne limitano la libertà.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 63
«Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità»
Analogamente all'art. 62, regola l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità quando il condannato è detenuto, implicitamente confermando la compatibilità dell'applicazione di pene sostitutive con uno stato di detenzione o misure alternative, prevedendo tempi e modalità di esecuzione post-dimissione.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67
«Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva»
La norma stabilisce che, in generale, le misure alternative non si applicano al condannato che è già in espiazione di una pena sostitutiva: la Corte interpreta questa disposizione nel senso contrario rispetto all'errata motivazione del giudice di primo grado (cioè non vieta l'applicazione della pena sostitutiva a chi è già sottoposto a misura alternativa), trattandosi di disciplina dell'incompatibilità quando la pena sostitutiva è già in corso.
ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), art. 51-bis
Regola la situazione del soggetto sottoposto a misura alternativa quando sopraggiunge un altro titolo definitivo; la Corte osserva che tale norma non instaura alcuna incompatibilità generalizzata con le pene sostitutive e non legittima l'inammissibilità automatica dell'istanza.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981 non è automaticamente inammissibile se il condannato è già sottoposto a misure alternative alla detenzione; il giudice dell'esecuzione deve valutare le condizioni di legge e il merito.
- Le norme (artt. 62 e 63 l. 689/1981) prevedono l'esecuzione delle pene sostitutive anche nelle ipotesi in cui il soggetto sia detenuto o sottoposto a restrizioni, con decorrenza della pena sostitutiva al momento della dimissione o secondo le modalità previste.
- L'art. 67 della legge n. 689/1981 disciplina l'incompatibilità nella situazione opposta (cioè quando è già in espiazione una pena sostitutiva), perciò non può essere usato per escludere la possibilità di concedere una pena sostitutiva a chi già fruisce di una misura alternativa.
- Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile un'istanza di sostituzione esclusivamente perché il condannato è sottoposto ad una misura alternativa; deve invece verificare oggettive e soggettive condizioni di legge e, se necessario, disporre l'esecuzione della pena sostitutiva in conformità alle regole di coordinamento con gli uffici competenti (direttore dell'istituto, polizia, ufficio esecuzione penale esterna).
- Nei casi coperti dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 95), il termine e la procedura per chiedere la pena sostitutiva sono disciplinati transitoriamente: il giudice dell'esecuzione è competente a decidere, e in caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
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