Cassazione Civile, Ordinanza n. 15855/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo pignorato)
La controversia
La creditrice, sulla base di un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati ottenuta in una precedente esecuzione nei confronti di un ente previdenziale, ha promosso l'esecuzione forzata contro il terzo pignorato, aggredendo crediti di quest'ultimo verso altri soggetti. Il giudice dell'esecuzione ha però dichiarato improcedibile l'esecuzione; la creditrice ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma il Tribunale l'ha rigettata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi, due profili: da un lato, la violazione delle norme che disciplinano il termine annuale di efficacia/decadenza per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, sostenendo che l'ordinanza non fosse divenuta inefficace; dall'altro, la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il giudice ritenuto rilevabile d'ufficio tale inefficacia.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il termine di decadenza annuale previsto per l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione contro pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali si applica anche alle ordinanze emesse prima della modifica normativa del 2003, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disciplina più favorevole/nuova, e richiede che entro tale termine sia notificato il precetto e iniziata tempestivamente l'esecuzione ex art. 481 c.p.c. Poiché nel caso concreto l'esecuzione era iniziata nel 2017 sulla base di un'ordinanza del 2010, la decadenza era maturata. La Corte ha inoltre affermato che l'inefficacia del titolo esecutivo per intervenuta decadenza, trattandosi di termine posto nell'interesse pubblico e quindi sottratto alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2969 c.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato anche dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1 bis, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669
termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione
si applica anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima della modifica del 2003; per evitare la perdita degli effetti del titolo occorre agire entro un anno dalla decorrenza indicata dalla Corte
L. 28 febbraio 1997 n. 30
conversione del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669
richiamata come fonte di conversione della disciplina sul termine di decadenza
D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 44, comma 3, lett. b
come modificato dall'art. 44, comma 3, lettera b
la modifica ha introdotto/ridefinito il regime applicabile e, per la Corte, il termine annuale opera anche per i titoli anteriori alla modifica, con decorrenza dalla sua entrata in vigore
L. 24 novembre 2003 n. 326
convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326
fonte di conversione della modifica normativa del 2003
art. 553 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione all'esecuzione e all'ordinanza di assegnazione
art. 617 c.p.c.
norma sulla opposizione agli atti esecutivi proposta dalla creditrice
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione probatoria e dei fatti allegati
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato come paradigma del vizio di violazione/falsa applicazione di legge nei due motivi
art. 360, n. 5, c.p.c.
utilizzato per dedurre omesso esame di circostanza decisiva
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 376 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e per la memoria depositata
art. 481 c.p.c.
il precetto deve essere seguito dall'inizio tempestivo dell'esecuzione entro il termine di efficacia indicato dalla Corte
art. 2969 c.c.
la decadenza stabilita dalla legge nell'interesse pubblico è rilevabile d'ufficio e non è rimessa alla disponibilità delle parti
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di esecuzione forzata contro pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine annuale per iniziare l'esecuzione sulla base dell'ordinanza di assegnazione opera come decadenza sostanziale e, per non perdere l'efficacia del titolo, richiede la notifica del precetto e l'avvio dell'esecuzione entro il termine legale.
- La disciplina sopravvenuta che introduce una decadenza per l'esercizio del diritto esecutivo può applicarsi anche ai titoli formatisi prima della modifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, quando ciò risulti coerente con l'indirizzo nomofilattico consolidato richiamato dalla Corte.
- Quando la decadenza è stabilita dalla legge nell'interesse pubblico, essa è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre censure già risolte in senso contrario da un orientamento di legittimità consolidato, senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →