Ordinanza n. 269/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre dinieghi di nulla osta al lavoro stagionale agricolo adottati dalla Prefettura di Bergamo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, tre dinieghi di nulla osta al lavoro stagionale agricolo relativi a tre lavoratori stranieri. Una delle ragioni dei dinieghi consisteva nell’omessa trasmissione dell’allegato A al protocollo d’intesa del 30 settembre 2024 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, documento richiesto dalla Prefettura poiché le domande erano state presentate tramite un’associazione di categoria. Il ricorrente ha sostenuto che l’allegato fosse stato inviato dopo il preavviso di diniego, senza tuttavia fornire, allo stato, prova della trasmissione; la Prefettura ne ha negato la ricezione. I dinieghi erano inoltre fondati sulla ritenuta incapacità economica della società agricola richiedente: il fatturato di euro 258.221, detratto l’importo degli acquisti pari a euro 146.642, determinava un saldo attivo di euro 111.579, ritenuto insufficiente in relazione alla presenza di cinque dipendenti già occupati. Il giudice ha rilevato anche una non chiara distinzione tra la posizione della società e quella del suo legale rappresentante quanto al rapporto di lavoro domestico di uno dei dipendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, a un sommario esame, il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. In particolare, non è stata ritenuta dimostrata la trasmissione dell’allegato A dopo il preavviso di diniego, mentre la Prefettura ne ha negato la ricezione. È stata inoltre considerata apparentemente corretta la valutazione prefettizia di incapacità economica della società agricola, basata sul saldo attivo risultante da fatturato e acquisti e sul numero dei dipendenti già in forza, pur rilevando il giudice l’incertezza circa la riferibilità del lavoratore domestico alla società o al legale rappresentante. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Amministrazione le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per l’assenza, a un sommario esame, di sufficienti profili di fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un diniego amministrativo non può essere accordata quando il ricorrente non fornisca prova, neppure allo stato degli atti, del fatto decisivo posto a fondamento della censura e l’amministrazione ne contesti la verificazione.
- È apparentemente legittima la valutazione prefettizia di incapacità economica del datore di lavoro che rapporti il saldo risultante dai ricavi al netto degli acquisti al numero dei lavoratori già impiegati e a quelli ulteriormente richiesti, purché tale valutazione sia sostenuta dai dati economici disponibili.
- La mancata chiara distinzione tra la società richiedente e il suo legale rappresentante nella documentazione relativa ai rapporti di lavoro può incidere sulla valutazione dell’effettiva capacità economica e organizzativa del datore di lavoro.
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