Cassazione Civile, Ordinanza n. 14918/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva aumentato la rendita proposta per un impianto eolico di proprietà della società, includendo nel computo anche il valore del palo/torre di sostegno dell'aerogeneratore. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che la torre eolica fosse una costruzione da considerare nella stima catastale perché non funzionale allo specifico processo produttivo di energia, ma solo strumentale al sostegno del rotore e della navicella. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. 208/2015, sostenendo che la torre eolica deve essere esclusa dalla stima diretta in quanto componente essenziale e inscindibile dell'impianto produttivo; 2) violazione della medesima disciplina e dell'art. 23 Cost., deducendo l'irrilevanza della circolare dell'Agenzia n. 6/2012, richiamata però dalla CTR nonostante fosse riferita alla disciplina precedente alla riforma del 2015; 3) omessa pronuncia sulla violazione del principio di buona fede e collaborazione ex art. 10 L. 212/2000 nella determinazione dei valori catastali; 4) omessa/errata pronuncia sulla medesima questione sotto il profilo degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; 5) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non si sia attenuta al principio già affermato dalla Cassazione secondo cui, dopo la L. 208/2015, ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali del gruppo D non devono essere computati i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva escluso la necessità di qualsiasi accertamento tecnico sulla natura della torre eolica, qualificando la questione come puramente giuridica, mentre invece occorre verificare in concreto, anche mediante consulenza tecnica se necessario, se la torre costituisca componente impiantistica essenziale e funzionale al processo produttivo, tale da restare esclusa dalla stima. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione, che dovrà procedere ai necessari accertamenti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per i motivi attinenti alla disciplina catastale e ai profili di legittimità della sentenza d'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre omessa pronuncia e nullità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 1, commi 21-24, L. 208/2015
La norma, dalla decorrenza del 10 gennaio 2016, impone che la rendita catastale dei fabbricati speciali tenga conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 23 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di fonti amministrative non idonee a incidere sulla base impositiva in assenza di una puntuale previsione normativa.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato come espressione del principio di buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere la doglianza di omessa pronuncia nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello o sul vizio dedotto.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione e del giusto processo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella determinazione del valore catastale.
Massime di principio
- Nel determinare la rendita catastale dei fabbricati speciali del gruppo D, dopo la L. 208/2015, occorre distinguere tra costruzioni ed elementi strutturalmente connessi da un lato e macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo dall'altro, restando questi ultimi esclusi dalla stima.
- La valutazione della natura di una componente di un impianto industriale o energetico non può essere risolta in astratto come questione meramente giuridica quando occorra accertarne la concreta funzione tecnico-produttiva; se necessario, il giudice deve procedere a un accertamento in fatto, anche mediante consulenza tecnica.
- La motivazione della decisione di merito è viziata quando esclude l'accertamento tecnico indispensabile per stabilire se una componente dell'impianto sia o meno assoggettabile a rendita catastale secondo i criteri introdotti dalla legge di stabilità 2016.
- Le fonti amministrative anteriori alla riforma legislativa non possono prevalere sul dato normativo sopravvenuto nella determinazione della rendita catastale, dovendo il giudice applicare la disciplina vigente al momento rilevante.
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