Sentenza n. 380/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto commissariale n. 159/2025, adottato in asserita esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Molise n. 160/2024, recante la rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato il decreto commissariale n. 159/2025, sostenendo che esso avesse eluso il giudicato formatosi sulla sentenza TAR Molise n. 160/2024, che aveva annullato il precedente decreto tariffario n. 57/2020 per carenza di istruttoria e motivazione. Sono stati dedotti: violazione ed elusione del giudicato, con prospettata nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza; violazione del principio di affidamento; violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-sexies d.lgs. 502/1992; mancata considerazione dei costi effettivi delle prestazioni, del costo della vita e degli indici Istat, dei rinnovi contrattuali, del personale sanitario e non sanitario, degli adeguamenti strutturali e organizzativi conseguenti alla pandemia da Covid-19, del rincaro energetico, delle altre componenti di produzione e della quota di profitto. La ricorrente ha inoltre lamentato che il decreto avesse riproposto, per alcune prestazioni, le tariffe già annullate, avesse omesso di disciplinare tutte le tipologie tariffarie e non avesse indicato le tariffe relative alle prestazioni R2 e R3 per le quali era accreditata. Ha chiesto l’acquisizione della documentazione istruttoria e ha prodotto una perizia tecnico-contabile sui costi di produzione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto commissariale n. 159/2025 è stato annullato in parte qua, limitatamente alle remunerazioni spettanti alla ricorrente. Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, pur dovendo riesercitare il potere in coerenza con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 160/2024, ha nuovamente omesso una compiuta analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative e non ha esplicitato i dati istruttori posti a fondamento delle tariffe. Il decreto si è limitato a enunciare metodologie generali e a richiamare un’asserita analitica disamina dei costi, senza documentare concretamente la valutazione del costo della vita, degli indici Istat, dei rinnovi contrattuali, del personale sanitario e non sanitario, degli oneri post-pandemici, dei costi energetici, delle altre voci produttive e della quota di profitto. È stata inoltre censurata la sostanziale riproposizione di tariffe già annullate e la mancata indicazione delle tariffe relative a tutte le prestazioni, comprese quelle R2 e R3 per cui la ricorrente era accreditata e contrattualizzata. Il giudice ha chiarito che la discrezionalità dell’Amministrazione sull’an, sul quando e sul quantum dell’adeguamento tariffario non la esonera, quando il potere venga esercitato, dal compiere un’istruttoria effettiva, completa e tecnicamente congrua e dal motivare puntualmente le scelte. Il piano di rientro sanitario e i vincoli finanziari regionali non giustificano l’assenza di istruttoria e motivazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ha prospettato la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato; la sentenza accoglie il ricorso per i vizi di istruttoria e motivazione senza qualificare espressamente l’illegittimità come nullità.
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento.
La disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi costituisce un elemento da considerare nella determinazione dei costi delle prestazioni.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificatone professionale del personale effettivamente impiegato
La determinazione tariffaria deve tenere conto dell’organizzazione interna e della dotazione quantitativa e qualitativa del personale delle strutture accreditate.
art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992
con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di servizio da remunerare e determina le Tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali
Le tariffe massime devono essere determinate sulla base dei costi standard di produzione e delle quote standard dei costi generali.
art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992
sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi
L’aggiornamento tariffario deve essere effettivo e periodico e deve considerare i livelli essenziali di assistenza, l’innovazione tecnologica e organizzativa e l’andamento dei principali fattori produttivi; non è sufficiente una riproposizione nominale delle tariffe precedenti.
art. 32 Cost.
La disciplina dei tagli e delle tariffe sanitarie deve essere motivata e proporzionata anche in relazione alla tutela del diritto alla salute.
art. 15, comma 13, lett. c), d.l. 95/2012
I vincoli di contenimento della spesa sanitaria devono essere considerati nell’istruttoria, ma non eliminano l’obbligo di motivare le scelte tariffarie e di valutarne ragionevolezza e adeguatezza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione sanitaria determina o aggiorna le tariffe delle prestazioni erogate da strutture private accreditate, deve svolgere un’istruttoria effettiva, completa e tecnicamente verificabile su tutte le componenti dei costi di produzione, comprese quelle relative al personale, ai materiali, alle apparecchiature, alle manutenzioni, agli ammortamenti, ai costi generali, alle innovazioni tecnologiche e organizzative e alla quota di profitto.
- L’aggiornamento tariffario non può consistere nella mera riproposizione, formale o nominale, delle tariffe precedenti, soprattutto quando queste siano state già annullate per carenza di istruttoria e siano intervenuti fattori oggettivi di aumento dei costi, quali pandemia, rinnovi contrattuali, inflazione e rincaro energetico.
- La discrezionalità dell’amministrazione sanitaria nel decidere se, quando e in quale misura aggiornare le tariffe non esclude l’obbligo di motivare puntualmente il provvedimento e di rendere ostensibili i dati istruttori utilizzati, una volta che il potere di aggiornamento sia stato esercitato.
- La riedizione del potere amministrativo successiva all’annullamento giurisdizionale deve conformarsi alle coordinate tracciate dal giudicato: non è sufficiente richiamare astrattamente una metodologia o dichiarare l’avvenuta analisi dei costi, ma occorre dimostrare concretamente come i dati raccolti abbiano condotto ai singoli valori tariffari.
- I vincoli finanziari derivanti da un piano di rientro sanitario non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di motivare la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità delle tariffe, né consentono di acquistare prestazioni a un corrispettivo privo di adeguata base nei costi standard di produzione.
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