Sentenza n. 1236/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 20 maggio 2026, con il quale era stata respinta la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il titolo, rilasciato il 9 luglio 2024, era scaduto il 6 settembre 2024, mentre la domanda era stata presentata il 19 febbraio 2026. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non stabilirebbe un termine perentorio per la conversione e che, pertanto, la validità del permesso non sarebbe necessaria al momento della presentazione dell'istanza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, lamentando che l'amministrazione non avrebbe considerato elementi sopravvenuti favorevoli, quali l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'idoneità della nuova offerta di lavoro. Il procedimento era stato preceduto da un preavviso di rigetto, fondato sia sulla scadenza del permesso da oltre sessanta giorni sia sulla carenza di documenti, successivamente integrati dal ricorrente tramite il portale ALI.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, pur in assenza di un termine decadenziale espresso per la conversione del permesso stagionale, il termine si desuma dalla natura dell'istituto: la conversione presuppone l'esistenza di un permesso ancora valido e non può riguardare un titolo ormai estinto. Il Collegio ha ritenuto comunque applicabile, in via analogica sistematica, il termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di rinnovo dei permessi di soggiorno; nel caso concreto, la domanda era stata presentata oltre un anno dopo la scadenza e quindi era tardiva. Tale soluzione è stata ritenuta coerente con la disciplina del lavoro stagionale, che impone il rientro dello straniero alla scadenza, esclude il permesso per attesa occupazione e collega alla partenza regolare un diritto di precedenza per il successivo reingresso, nonché con il sistema delle quote d'ingresso. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso che l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 potesse consentire il recupero della decadenza: l'obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti riguarda le irregolarità amministrative sanabili e presuppone la presentazione tempestiva dell'istanza; non può invece sanare la tardività sostanziale della domanda. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone che il titolo stagionale sia ancora valido al momento della domanda; la domanda non può essere proposta sine die dopo la scadenza.
art. 24, commi 1, 7, 8 e 9, d.lgs. 286/1998
Il comma 1 esclude l'applicazione dell'art. 22, comma 11; il comma 7 limita l'attività stagionale a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi; il comma 8 impone il rientro nello Stato di provenienza alla fine del periodo, salvo possesso di un permesso per motivi diversi; il comma 9 riconosce un diritto di precedenza per il successivo rientro regolare.
La disciplina complessiva del lavoro stagionale conferma che il lavoratore deve rientrare alla scadenza del titolo e non può utilizzare una domanda tardiva di conversione per permanere irregolarmente in Italia.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
La richiesta di conversione del permesso per motivi di studio e formazione deve essere avanzata comunque prima della sua scadenza.
La previsione espressa per altri titoli costituisce un elemento sistematico a sostegno della necessità che anche la conversione del permesso stagionale sia richiesta prima della scadenza o, al più, entro il termine previsto per il rinnovo.
art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999
Il termine di sessanta giorni previsto per i rinnovi dei permessi è assunto quale termine massimo entro il quale può essere ammessa la domanda di conversione del permesso stagionale dopo la scadenza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione impone di valutare eventuali "sopraggiunti nuovi elementi" favorevoli all'interessato in relazione alle "irregolarità amministrative sanabili".
La valutazione degli elementi sopravvenuti presuppone una domanda tempestiva e opera solo per irregolarità amministrative sanabili; non consente di sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva dell'istanza di conversione.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il sistema delle quote d'ingresso impedisce che una conversione richiesta sine die trasformi una fattispecie di nuovo ingresso in una permanenza non soggetta alle quote.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone l'esistenza e la validità del titolo stagionale al momento della presentazione della domanda; non è possibile convertire un permesso già scaduto.
- Anche in assenza di un termine decadenziale espressamente previsto dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, la domanda di conversione deve essere presentata prima della scadenza del permesso stagionale o, al più, entro il termine di sessanta giorni normalmente previsto per il rinnovo dei permessi di soggiorno.
- La possibilità di presentare sine die la domanda di conversione del permesso stagionale contrasterebbe con la disciplina del lavoro stagionale, che impone il rientro dello straniero alla scadenza, esclude il permesso per attesa occupazione e collega alla partenza regolare un diritto di precedenza per il successivo reingresso.
- L'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui impone la valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli, riguarda soltanto le irregolarità amministrative sanabili e non può essere invocato per sanare la decadenza sostanziale derivante dalla tardiva presentazione della domanda di conversione.
- La presentazione tardiva della domanda di conversione del permesso stagionale costituisce una decadenza irrimediabile e non può essere superata dimostrando l'esistenza di un rapporto di lavoro pregresso o di una nuova offerta di lavoro idonea.
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