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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41620/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di riabilitazione presentata dal ricorrente. Il rigetto era motivato dal fatto che il ricorrente si trovava in affidamento in prova al servizio sociale per altro titolo e che, pertanto, occorreva attendere l'esito positivo di tale misura alternativa ai fini dell'accertamento del requisito della "buona condotta" previsto dall'art. 179 c.p. Il ricorrente, tramite il difensore, deduceva violazione dell'art. 179 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che nulla vieta di ottenere la riabilitazione mentre si è sottoposti a misura alternativa e che l'affidamento in prova costituisce anzi prova della buona condotta; inoltre riferiva che l'affidamento era cessato il 21.4.2025 per liberazione anticipata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza secondo cui la concessione dell'affidamento in prova non equivale automaticamente a "prove effettive e costanti di buona condotta" ai fini dell'art. 179 c.p., essendo l'affidamento basato su una prognosi di non recidiva e finalizzato al percorso rieducativo e alla deflazione carceraria, soggetto a prescrizioni e monitoraggio; la riabilitazione richiede, invece, la dimostrazione del ravvedimento desumibile da comportamenti regolari nel periodo fino alla decisione. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale cessazione dell'affidamento per liberazione anticipata non risultava documentata nel fascicolo sottoposto al Tribunale e non poteva quindi essere valutata in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen.

    "il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"

    La norma richiede la dimostrazione effettiva e costante del ravvedimento del condannato fino alla data della decisione: è un requisito valutativo e discrezionale che il giudice deve accertare, non un mero dato formale; l'ammissione a misura alternativa non lo soddisfa automaticamente.

  • art. 47 ord. pen.

    Riferimento alla norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: l'affidamento è una misura alternativa finalizzata al recupero, basata su prognosi di non recidiva e soggetta a prescrizioni e controllo, distinta dalla riabilitazione.

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede che il Tribunale di Sorveglianza verifichi l'esito dell'affidamento in prova con autonoma delibazione, il che implica che il semplice svolgimento della prova non determini automaticamente il suo esito positivo agli effetti della riabilitazione.

  • art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso (applicazione sanzione processuale).

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale non costituisce di per sé prova piena e automatica della "buona condotta" richiesta per ottenere la riabilitazione ex art. 179 c.p.; sono istituti distinti con finalità e presupposti diversi.
  • La riabilitazione è un rimedio di natura costitutiva che richiede la dimostrazione del ravvedimento del condannato attraverso "prove effettive e costanti" fino al momento della decisione: il giudice esercita un potere discrezionale valutativo sull'opportunità del beneficio.
  • Se si è sottoposti a misura alternativa, il giudice può legittimamente attendere l'esito positivo della misura prima di concedere la riabilitazione, a meno che non vengano prodotti elementi concreti che dimostrino già l'avvenuto ravvedimento.
  • Chi chiede la riabilitazione mentre è ancora sottoposto a misura alternativa dovrebbe documentare in modo puntuale e probante il percorso di rieducazione e gli esiti positivi (relazioni del servizio sociale, attestazioni, provvedimenti) per far valere che le condizioni richieste sono già soddisfatte.
  • Se l'affidamento è cessato (es. per liberazione anticipata o conclusione positiva), occorre provare tale circostanza agli atti del Tribunale che decide l'istanza di riabilitazione; l'assenza di prova documentale può rendere inefficace l'argomento difensivo.

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