Cassazione Penale, Sentenza n. 21777/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 24/09/2020 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dopo la condanna del Tribunale di Vasto. Due principali censure: (1) violazione di legge rispetto all'art. 83 D.L. 18/2020 (conversione L. 24/4/2020 n.27) riguardante la sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19, sostenendo che il periodo di sospensione avrebbe dovuto essere computato perché non sarebbe stata "espressa" la richiesta di procedere; (2) vizio di motivazione nel calcolo dei termini per proporre appello (contestazione della data di scadenza dei termini, con conseguente tesi di tempestività dell'appello). Si deduceva inoltre che la partecipazione del difensore sostituto non poteva essere interpretata come consenso o richiesta di procedere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha interpretato l'art. 83 D.L. 18/2020 distinguendo procedimenti ad "urgenza assoluta" e ad "urgenza relativa", e ha ritenuto che il procedimento rientrasse nella seconda categoria prevista dall'art. 83, comma 3, lett. b). Ha ritenuto validamente espressa la volontà di procedere dal difensore, come risulta dal provvedimento del Presidente del Tribunale del 23/03/2020 che registra che, "interpellato opportunamente, il difensore dell'imputato ha dichiarato di voler celebrare il processo"; pertanto la sospensione dei termini non operava e i termini per proporre appello sono stati correttamente calcolati dalla Corte territoriale. Conseguentemente l'appello è stato considerato tardivo e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 83 D.L. 18/2020 (conv. L. 24/4/2020 n.27)
Distingue procedimenti in cui la sospensione dei termini non opera: quelli ad "urgenza assoluta" (si procede comunque) e quelli ad "urgenza relativa" (si procede solo se i detenuti, imputati o loro difensori "espressamente richiedono che si proceda"). La Corte ha ritenuto che la richiesta poteva essere resa oralmente e verbalizzata dal giudice; il provvedimento che attesta che il difensore è stato "interpellato opportunamente" e ha "dichiarato di voler celebrare il processo" è sufficiente a far valere la richiesta e quindi a escludere la sospensione dei termini.
art. 585, comma primo, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina il termine per proporre appello nel processo penale. La Corte ha ritenuto correttamente calcolata la scadenza dei termini alla luce dell'assenza della sospensione invocata dal ricorrente.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'eventualità di condanna per le spese e per i casi di inammissibilità quando sussistono profili di colpa; la Corte ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ritenendo emergenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 304, comma 6, c.p.p.
Richiamato come riferimento ai procedimenti che, se nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui a tale norma, sono considerati nel novero di quelli da trattare comunque. Usato nella ricostruzione delle categorie di urgenza dell'art. 83.
art. 392 c.p.p.
Richiamato in relazione ai procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di acquisire prove indifferibili; ricade nella disciplina delle ipotesi in cui la sospensione non opera se vi è richiesta di procedere.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio generale relativo alla valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alle somme in favore della cassa delle ammende; utilizzata per legittimare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. nella specie.
artt. 56 e 629 c.p., 71 D.Lvo 159/11, artt. 582, 583, 585 e 576 c.p.
Norme penali e disposizioni sostanziali/rilevanti rispetto alla vicenda di merito che hanno costituito l'oggetto della condanna di primo grado; menzionate nell'intestazione della sentenza impugnata ma non analizzate nel dettaglio nella decisione di legittimità in relazione al motivo di inammissibilità.
Massime di principio
- La sospensione dei termini prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020 non opera nei procedimenti qualificati come ad "urgenza relativa" quando l'imputato o il difensore esprimono la volontà di procedere; tale volontà può essere manifestata oralmente e verbalizzata dal giudice e non richiede necessariamente una forma scritta.
- Un provvedimento giudiziale che registra che il difensore è stato "interpellato opportunamente" e ha "dichiarato di voler celebrare il processo" costituisce prova sufficiente della richiesta di procedere e fa decorrere i termini normalmente.
- La partecipazione del difensore (anche tramite sostituto) all'udienza senza eccezioni e con conclusioni substantive è elemento indiziario forte della volontà di procedere e può impedire che si applichi la sospensione dei termini.
- Per impugnare la validità della manifestazione di volontà del difensore occorre fornire elementi concreti che dimostrino che il provvedimento è falso, che il difensore ha agito in violazione deontologica o che la dichiarazione non rispecchiava la volontà del difensore o del cliente; mere supposizioni sull'intenzione non sono sufficienti.
- Nelle controversie simili è fondamentale verificare il verbale/il provvedimento che attesta le dichiarazioni rese in udienza: se vi è registrazione della richiesta di procedere, i termini riprendono a decorrere e le impugnazioni tardive saranno inammissibili.
- La correttezza del calcolo dei termini diventa irrilevante se sussiste una manifestazione valida di volontà di procedere che esclude la sospensione; quindi la strategia difensiva deve preventivamente tutelare la forma e la prova della volontà di procedere (es. verbalizzazione chiara, conferma scritta ove possibile).
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