Sentenza n. 1956/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento 1) della nota prot. n. 20674 del 3 aprile 2025 con cui la Struttura territoriale dell’ambiente di Messina dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente comunicava l’archiviazione dell'istanza di concessione prot. n. 85961 del 6 dicembre 2024; 2) del decreto n. 34/GAB del 19 febbraio 2025 con cui l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente decretava le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio della Regione Siciliana, affidando ai Comuni la relativa competenza amministrativa; 3) delle linee guida per l’istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di nuove concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive su aree libere allegate al predetto decreto; 4) degli atti conseguenziali e, in particolare: - della determina n. 65 Reg. Gen. del 26 febbraio 2025 con cui il Comune di Nizza di Sicilia ha approvato il bando pubblico per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive su aree libere, ricadenti nel territorio del Comune di Nizza di Sicilia (ME), ai sensi del D.A. 34/GAB del 19 febbraio 2025 - dell'Assessorato Regionale; - del bando suindicato; - dei verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5, non conosciuti e non pubblicati; - del provvedimento di nomina della Commissione; - di ogni altro atto connesso, collegato o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione di un’istanza di concessione demaniale marittima e atti regionali e comunali relativi alla procedura di affidamento di nuove concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la Struttura territoriale dell’ambiente di Messina aveva comunicato l’archiviazione della propria istanza di concessione, nonché il decreto assessoriale che disciplinava le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana, le relative linee guida, il bando comunale, gli atti della procedura di gara e gli ulteriori atti connessi. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia, motivato dal conseguimento dell’aggiudicazione del lotto n. 4.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi della disciplina processuale richiamata nel provvedimento. La rinuncia è intervenuta dopo che la ricorrente aveva conseguito l’aggiudicazione del lotto n. 4. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità e della parziale novità delle questioni trattate, sulla base del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c. quale fondamento della compensazione integrale delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale base, unitamente all’art. 26, comma 1, c.p.a., per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni, individuate nelle peculiarità e nella parziale novità delle questioni trattate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata nel corso del giudizio determina l’estinzione del processo quando il ricorrente manifesta la volontà di non coltivare ulteriormente la domanda, anche in presenza di una sopravvenuta aggiudicazione favorevole intervenuta nelle more del giudizio.
- La peculiarità e la parziale novità delle questioni trattate possono integrare eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
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