Ordinanza n. 983/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Atto Dispositivo n.88 del Direttore Generale dell’Aero Club D’Italia del giorno 01/04/2025 Prot. TO/22/2025 in toto e in subordine in parte qua, in relazione, anche, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.503 del 10/12/2021; - della nota informativa 20/05/2025 pertinente istituzione obbligo dichiarazione inizio autocostruzione, nonché del relativo modulo; - della modulistica istituita per la richiesta di identificazione apparecchio VDS mod. AeCI/TO/45 rev. 1/2024 del 04/10/2024; - di ogni altro provvedimento presupposto e/o successivo pertinente gli atti suddetti, ancorché non conosciuti ai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto dispositivo del Direttore generale dell'Aero Club d'Italia relativo agli apparecchi VDS, nota informativa sull'obbligo di dichiarazione di inizio autocostruzione, relativo modulo e modulistica per la richiesta di identificazione degli apparecchi VDS
Esito
Favorevole al resistente (ente regolatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'atto dispositivo del Direttore generale dell'Aero Club d'Italia, la nota informativa concernente l'obbligo di dichiarazione di inizio autocostruzione, il relativo modulo e la modulistica per la richiesta di identificazione degli apparecchi VDS, nonché gli atti presupposti e successivi. Dal testo dell'ordinanza non emerge l'articolazione specifica dei motivi di ricorso. La parte resistente aveva comunque evidenziato profili di irricevibilità e inammissibilità, sui quali il TAR si è riservato ogni valutazione, senza definirli nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. e rilevando che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, i motivi non apparivano suscettibili di positivo apprezzamento. Secondo il Collegio, gli atti impugnati rientrano nelle competenze attribuite all'Aero Club d'Italia dal d.P.R. n. 133/2010, in particolare quanto alla possibilità di intervenire per fronteggiare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione degli apparecchi VDS, di verificare la conformità tra la dichiarazione del proprietario e le caratteristiche dell'apparecchio e di sospendere il certificato di identificazione in caso di sopravvenuta difformità. Il potere del Direttore generale di adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi è stato ricondotto all'art. 32, comma 6, lettera c), d.P.R. n. 53/2013. Il TAR ha inoltre escluso una contraddittorietà tra la natura cautelare delle misure e la necessità di ulteriori accertamenti, poiché i provvedimenti cautelari possono essere adottati allo stato degli atti, in attesa delle verifiche successive. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti insussistenti.
art. 5, comma 3, d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133
L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS
La disposizione fonda la competenza dell'Aero Club d'Italia a intervenire per fronteggiare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione degli apparecchi VDS.
art. 7, comma 4, d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133
L'Aero Club d'Italia può accertare, in qualsiasi momento, la conformità tra la dichiarazione del proprietario dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici
La disposizione attribuisce all'Aero Club d'Italia un potere permanente di verifica della corrispondenza tra la dichiarazione del proprietario e le caratteristiche oggettive dell'apparecchio.
art. 7, comma 12, d.P.R. 9 luglio 2010, n. 133
Qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche riportate nel certificato di identificazione di cui al comma 4, l'Aero Club d'Italia procede alla sospensione del medesimo certificato fino ad intervenuta cancellazione o regolarizzazione dell'apparecchio
La disposizione consente la sospensione del certificato di identificazione quando modifiche sopravvenute abbiano determinato la non conformità dell'apparecchio, fino alla cancellazione o regolarizzazione.
art. 32, comma 6, lettera c), d.P.R. 18 marzo 2013, n. 53
adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi
La disposizione è stata richiamata quale base del potere del Direttore generale di adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi dell'ente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica della legittimità dell'atto avviene mediante sommaria delibazione e il rigetto della misura è sufficiente quando i motivi non appaiano, allo stato degli atti, suscettibili di positivo apprezzamento, impregiudicati i profili di irricevibilità e inammissibilità da definire nel merito.
- Quando una disciplina attribuisce a un ente il potere di intervenire per la sicurezza, verificare la conformità delle dichiarazioni del privato alle caratteristiche oggettive del bene e sospendere il relativo certificato in caso di difformità sopravvenuta, gli atti adottati per tali finalità rientrano, in linea di principio, nelle competenze dell'ente.
- La natura cautelare di un provvedimento non è incompatibile con la necessità di ulteriori accertamenti: una misura cautelare può essere adottata allo stato degli atti, restando subordinata all'esito delle verifiche successive.
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