Corte di giustizia, Sentenza C-515/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2019. — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro Regione autonoma della Sardegna. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Trasporto per ferrovia – Contratti di servizio pubblico – Aggiudicazione diretta – Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l’aggiudicazione diretta – Portata. — Causa C-515/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata degli obblighi di pubblicità previsti dal regolamento n. 1370/2007 per le aggiudicazioni dirette dei contratti di servizio pubblico ferroviario. Ha escluso che tali obblighi impongano una vera e propria procedura competitiva con pubblicazione di tutte le informazioni necessarie per formulare offerte comparabili e con successiva valutazione delle offerte ricevute. La trasparenza richiesta serve a consentire agli operatori di contestare il principio stesso dell'aggiudicazione diretta, non a trasformarla in una gara.
Interpretazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007: portata degli obblighi di pubblicità e di motivazione nelle aggiudicazioni dirette di contratti di servizio pubblico ferroviario.
La questione giuridica
Se l'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 imponga, in caso di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario, di: 1) pubblicare o comunicare agli operatori interessati tutte le informazioni necessarie per consentire la presentazione di un'offerta seria e idonea a una valutazione comparativa; 2) svolgere una valutazione comparativa delle eventuali offerte ricevute dopo la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione.
Principio di diritto
L'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che, nell'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario, l'autorità competente è tenuta solo a pubblicare le informazioni minime espressamente previste dal regolamento e, su richiesta, a comunicare la motivazione della decisione, ma non deve mettere a disposizione di tutti i potenziali operatori tutte le informazioni necessarie per formulare un'offerta comparabile né effettuare una valutazione comparativa delle offerte eventualmente pervenute. La procedura di aggiudicazione diretta resta distinta dalla gara e non può essere trasformata, tramite gli obblighi di trasparenza, in una procedura competitiva sostanziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Regolamento (UE) 2016/2338
- Legge italiana 23 luglio 2009, n. 99, articolo 61
- Decreto legislativo italiano 18 aprile 2016, n. 50, articoli 4 e 17
Interpretazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nell'ambito di una controversia tra l'AGCM e la Regione autonoma della Sardegna, relativa all'aggiudicazione diretta a Trenitalia SpA di un contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale di passeggeri.
Fatti e procedimento principale
La Regione Sardegna aveva pubblicato un avviso di pre-informazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 e aveva ricevuto manifestazioni di interesse da altri operatori. Nonostante ciò, dopo una negoziazione con Trenitalia, ha affidato direttamente il servizio per il periodo 1° novembre 2017 - 31 dicembre 2025. L'AGCM ha impugnato la decisione, sostenendo che la Regione avrebbe dovuto mettere a disposizione degli operatori interessati tutte le informazioni utili per predisporre un'offerta e comparare le proposte ricevute.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1370/2007, in particolare l'articolo 2, lettera h), l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi 2 e 4;
- i considerando 25, 29 e 30 del medesimo regolamento;
- il regolamento (UE) 2016/2338, precisando però che non si applica ai fatti di causa;
- alcune disposizioni del diritto italiano, tra cui l'articolo 61 della legge n. 99/2009 e gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 50/2016.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto se, in caso di aggiudicazione diretta di un contratto ferroviario:
- l'autorità competente debba pubblicare o comunicare tutte le informazioni necessarie affinché gli operatori possano presentare un'offerta seria e ragionevole;
- l'autorità debba poi valutare comparativamente tutte le offerte eventualmente ricevute dopo l'avviso di pre-informazione.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, osservando che la disposizione elenca solo alcune informazioni minime da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea almeno un anno prima dell'aggiudicazione diretta, ossia nome e indirizzo dell'autorità competente, tipo di aggiudicazione previsto, servizi e territori interessati. Tali dati, da soli, non consentono di predisporre un'offerta dettagliata e comparabile.
Quanto all'obbligo di comunicare la motivazione della decisione di aggiudicazione diretta, la Corte afferma che esso riguarda le ragioni della scelta di procedere in via diretta, non anche una valutazione delle offerte eventualmente ricevute.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che il regolamento distingue nettamente tra gara e aggiudicazione diretta: quest'ultima, per definizione, avviene senza previa procedura competitiva. Interpretare l'articolo 7 nel senso proposto dall'AGCM finirebbe per assimilare l'aggiudicazione diretta a una gara, in contrasto con la struttura del regolamento e con il suo considerando 25, che non mira a un'ulteriore apertura del mercato ferroviario.
La Corte richiama inoltre i considerando 29 e 30, da cui emerge che la pubblicità serve a garantire trasparenza e a consentire agli operatori di reagire o contestare il principio dell'aggiudicazione diretta, ma non a imporre un confronto concorrenziale sostanziale. Anche la genesi normativa conferma questa lettura, poiché il legislatore dell'Unione non ha accolto una proposta più aperturista che avrebbe consentito la presentazione di offerte alternative e la loro valutazione comparativa.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007 non impone alle autorità nazionali competenti, in caso di aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico ferroviario:
- di pubblicare o comunicare tutte le informazioni necessarie per consentire la presentazione di un'offerta idonea a una valutazione comparativa;
- di effettuare una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute dopo la pubblicazione dell'avviso.
Principio affermato
La trasparenza prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 1370/2007 ha una funzione informativa e di controllo del ricorso all'aggiudicazione diretta, non quella di trasformare tale modalità di affidamento in una procedura concorrenziale assimilabile a una gara pubblica.
Rilievi pratici
Per gli operatori economici, la pronuncia chiarisce che la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione non genera un vero diritto a partecipare a un confronto competitivo sull'affidamento diretto ferroviario. Per le amministrazioni e gli enti affidanti, gli obblighi di trasparenza restano circoscritti agli adempimenti tipizzati dal regolamento e alla motivazione della scelta, senza dover gestire una comparazione delle manifestazioni di interesse pervenute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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