Cassazione Civile, Ordinanza n. 06859/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente privato)
La controversia
La controversia nasce dall’apertura, da parte del Tribunale di Bari, della procedura di liquidazione del patrimonio di una cassa di previdenza e assistenza istituita nell’ambito del Comune di Bari. Alcuni creditori della cassa hanno impugnato il decreto di apertura e il successivo rigetto del reclamo, sostenendo che l’ente avesse natura pubblica o comunque fosse un organismo/in-house del Comune, con conseguente sottrazione alla disciplina del sovraindebitamento e applicabilità, invece, della disciplina del dissesto degli enti locali. Hanno inoltre contestato la validità e completezza dello statuto prodotto, l’omessa esibizione del testo statutario integrale, l’interpretazione dell’art. 30 dello statuto, la soggezione della cassa alla procedura di liquidazione ex l. n. 3/2012 e la mancata valutazione di asseriti atti di frode e di condotte di mala gestio. La Corte ha esaminato congiuntamente vari motivi dei due ricorsi, rilevando però che molte censure erano inconferenti o tendevano solo a ottenere una diversa valutazione di merito. Quanto agli atti di frode, ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato, valorizzando l’assenza di specifiche controdeduzioni probatorie e spiegando che le difficoltà economiche dipendevano da fattori strutturali e non fraudolenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che contestavano la mancata esibizione dello statuto o la sua apocrifia, perché il Tribunale aveva deciso sul testo statutario di 30 articoli prodotto dagli stessi ricorrenti. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le doglianze sulla natura pubblica della cassa, osservando che i ricorrenti sollecitavano in sostanza un riesame del merito e non specificavano adeguatamente la violazione dei canoni ermeneutici. Quanto al motivo sugli atti di frode, lo ha reputato infondato perché il giudice di merito aveva effettivamente motivato, escludendo finalità fraudolente o dissipatorie. È stata anche respinta l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con condanna al pagamento e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14-quinquies l. 3/2012
richiamato quale base del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio
art. 14-ter l. 3/2012
evocato per delineare i presupposti soggettivi di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio
art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. 3/2012
richiamato per affermare che la procedura è esperibile dal debitore in sovraindebitamento che non sia soggetto a procedure concorsuali diverse e non abbia già fruito di analoghe procedure nei cinque anni precedenti
art. 6, comma 1, l. 3/2012
richiamato nel contesto della contestazione sulla qualificazione soggettiva dell’ente
art. 10 l. 3/2012
richiamato dai ricorrenti in relazione all’accesso alle procedure di composizione della crisi
art. 244 d.lgs. 267/2000
"Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni"
la Corte conferma che la norma non è estensibile a un ente privato solo perché collegato funzionalmente al Comune
art. 30 dello statuto
esaminato come clausola di rinvio alla legge comunale e provinciale, ritenuta insufficiente a derogare alla disciplina sopravvenuta del dissesto degli enti locali
artt. 36 c.c.
evocati in relazione alla qualificazione dell’ente come associazione non riconosciuta
artt. 1322 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere l’autonomia negoziale e l’ostatività della norma statutaria invocata
artt. 1362 c.c.
richiamati in tema di interpretazione dello statuto, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché miravano a una diversa lettura del testo
art. 1363 c.c.
evocato quale canone ermeneutico contrattuale
art. 1366 c.c.
evocato quale canone ermeneutico contrattuale
art. 175 c.p.c.
richiamato nel primo motivo dei ricorrenti Abbattista + altri
art. 210 c.p.c.
invocato per ottenere l’esibizione dello statuto integrale; la Corte ne dichiara l’inconferenza dato che il giudice di merito ha già esaminato il testo prodotto dai ricorrenti
art. 112 c.p.c.
evocato per lamentare omessa pronuncia sull’istanza di esibizione
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa incertezza sul testo statutario utilizzato dal Tribunale
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per nullità del decreto o per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 287 c.p.c.
richiamato nel successivo procedimento di correzione dell’errore materiale
art. 288, comma 3 c.p.c.
richiamato per la correzione del provvedimento e il profilo della distrazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato nel procedimento camerale
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
richiamato nel successivo procedimento di correzione dell’errore materiale
Massime di principio
- Nelle cause scindibili non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti la cui partecipazione al giudizio di legittimità sia venuta meno per difetto di interesse.
- La qualifica di ente in house richiede la contemporanea presenza di requisiti rigorosi e risultanti da precise previsioni statutarie: controllo analogo, attività prevalente in favore dell’ente pubblico partecipante e partecipazione integralmente pubblica, con divieto di apertura a privati.
- La mera presenza di elementi di collegamento funzionale con un ente pubblico, come la nomina di cariche sociali da parte dell’ente o l’approvazione di bilanci da parte di organi comunali, non è di per sé sufficiente a trasformare un soggetto privato in ente pubblico o in organismo in house.
- Il riconoscimento di una certa rilevanza pubblicistica per alcuni fini non comporta automaticamente l’applicazione integrale della disciplina propria delle pubbliche amministrazioni o degli enti locali.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito quando il giudice di appello o di merito abbia già interpretato il testo statutario o contrattuale e la doglianza si limiti a prospettare una lettura alternativa.
- Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale punto il giudice si sia discostato da esse; altrimenti la censura è inammissibile.
- L’omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto è davvero decisivo e riguardi circostanze riferibili alla parte o al soggetto la cui condotta è in discussione, non a terzi estranei alla responsabilità contestata.
- Un’istanza di correzione per omessa distrazione delle spese è lo strumento idoneo per emendare il dispositivo che abbia omesso di statuire sulla richiesta di distrazione tempestivamente formulata.
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