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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06859/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente privato)

La controversia

La controversia nasce dall’apertura, da parte del Tribunale di Bari, della procedura di liquidazione del patrimonio di una cassa di previdenza e assistenza istituita nell’ambito del Comune di Bari. Alcuni creditori della cassa hanno impugnato il decreto di apertura e il successivo rigetto del reclamo, sostenendo che l’ente avesse natura pubblica o comunque fosse un organismo/in-house del Comune, con conseguente sottrazione alla disciplina del sovraindebitamento e applicabilità, invece, della disciplina del dissesto degli enti locali. Hanno inoltre contestato la validità e completezza dello statuto prodotto, l’omessa esibizione del testo statutario integrale, l’interpretazione dell’art. 30 dello statuto, la soggezione della cassa alla procedura di liquidazione ex l. n. 3/2012 e la mancata valutazione di asseriti atti di frode e di condotte di mala gestio. La Corte ha esaminato congiuntamente vari motivi dei due ricorsi, rilevando però che molte censure erano inconferenti o tendevano solo a ottenere una diversa valutazione di merito. Quanto agli atti di frode, ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato, valorizzando l’assenza di specifiche controdeduzioni probatorie e spiegando che le difficoltà economiche dipendevano da fattori strutturali e non fraudolenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che contestavano la mancata esibizione dello statuto o la sua apocrifia, perché il Tribunale aveva deciso sul testo statutario di 30 articoli prodotto dagli stessi ricorrenti. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le doglianze sulla natura pubblica della cassa, osservando che i ricorrenti sollecitavano in sostanza un riesame del merito e non specificavano adeguatamente la violazione dei canoni ermeneutici. Quanto al motivo sugli atti di frode, lo ha reputato infondato perché il giudice di merito aveva effettivamente motivato, escludendo finalità fraudolente o dissipatorie. È stata anche respinta l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con condanna al pagamento e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14-quinquies l. 3/2012

    richiamato quale base del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

  • art. 14-ter l. 3/2012

    evocato per delineare i presupposti soggettivi di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio

  • art. 7, comma 2, lett. a) e b), l. 3/2012

    richiamato per affermare che la procedura è esperibile dal debitore in sovraindebitamento che non sia soggetto a procedure concorsuali diverse e non abbia già fruito di analoghe procedure nei cinque anni precedenti

  • art. 6, comma 1, l. 3/2012

    richiamato nel contesto della contestazione sulla qualificazione soggettiva dell’ente

  • art. 10 l. 3/2012

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’accesso alle procedure di composizione della crisi

  • art. 244 d.lgs. 267/2000

    "Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni"

    la Corte conferma che la norma non è estensibile a un ente privato solo perché collegato funzionalmente al Comune

  • art. 30 dello statuto

    esaminato come clausola di rinvio alla legge comunale e provinciale, ritenuta insufficiente a derogare alla disciplina sopravvenuta del dissesto degli enti locali

  • artt. 36 c.c.

    evocati in relazione alla qualificazione dell’ente come associazione non riconosciuta

  • artt. 1322 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l’autonomia negoziale e l’ostatività della norma statutaria invocata

  • artt. 1362 c.c.

    richiamati in tema di interpretazione dello statuto, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché miravano a una diversa lettura del testo

  • art. 1363 c.c.

    evocato quale canone ermeneutico contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    evocato quale canone ermeneutico contrattuale

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo dei ricorrenti Abbattista + altri

  • art. 210 c.p.c.

    invocato per ottenere l’esibizione dello statuto integrale; la Corte ne dichiara l’inconferenza dato che il giudice di merito ha già esaminato il testo prodotto dai ricorrenti

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per lamentare omessa pronuncia sull’istanza di esibizione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa incertezza sul testo statutario utilizzato dal Tribunale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità del decreto o per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato nel successivo procedimento di correzione dell’errore materiale

  • art. 288, comma 3 c.p.c.

    richiamato per la correzione del provvedimento e il profilo della distrazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato nel procedimento camerale

  • art. 391-bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel successivo procedimento di correzione dell’errore materiale

Massime di principio

  • Nelle cause scindibili non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti la cui partecipazione al giudizio di legittimità sia venuta meno per difetto di interesse.
  • La qualifica di ente in house richiede la contemporanea presenza di requisiti rigorosi e risultanti da precise previsioni statutarie: controllo analogo, attività prevalente in favore dell’ente pubblico partecipante e partecipazione integralmente pubblica, con divieto di apertura a privati.
  • La mera presenza di elementi di collegamento funzionale con un ente pubblico, come la nomina di cariche sociali da parte dell’ente o l’approvazione di bilanci da parte di organi comunali, non è di per sé sufficiente a trasformare un soggetto privato in ente pubblico o in organismo in house.
  • Il riconoscimento di una certa rilevanza pubblicistica per alcuni fini non comporta automaticamente l’applicazione integrale della disciplina propria delle pubbliche amministrazioni o degli enti locali.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito quando il giudice di appello o di merito abbia già interpretato il testo statutario o contrattuale e la doglianza si limiti a prospettare una lettura alternativa.
  • Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale punto il giudice si sia discostato da esse; altrimenti la censura è inammissibile.
  • L’omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto è davvero decisivo e riguardi circostanze riferibili alla parte o al soggetto la cui condotta è in discussione, non a terzi estranei alla responsabilità contestata.
  • Un’istanza di correzione per omessa distrazione delle spese è lo strumento idoneo per emendare il dispositivo che abbia omesso di statuire sulla richiesta di distrazione tempestivamente formulata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamentoNullitàSocietà di persone e di capitali
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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