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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11681/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF 2007 recuperando a tassazione un maggior reddito di capitale, in parte ordinariamente tassato e in parte determinato mediante presunzione di fruttuosità e di costituzione con redditi sottratti a tassazione, sulla base di elementi emersi in un'indagine penale e fiscale svolta nei confronti di un avvocato/notaio svizzero, dal cui computer era risultata una lista di nominativi e documentazione collegata a operazioni ritenute fittizie di "scudo fiscale" e a disponibilità su conti esteri intestati a trust o società riferibili al contribuente. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo insufficiente la prova offerta dall'Ufficio, sia quanto alla riconducibilità delle prove rinvenute presso il terzo al contribuente, sia quanto ai rapporti fra questi e le operazioni contestate. L'Agenzia ricorreva in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2712, 2727 e 2729 c.c. e delle norme tributarie sull'accertamento e sulle presunzioni in materia di attività estere, sostenendo che la CTR aveva erroneamente svalutato i file rinvenuti nel computer del professionista svizzero e aveva omesso una valutazione complessiva del compendio indiziario; il contribuente resisteva anche con eccezioni di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente e ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia tributaria, elementi acquisiti anche in forma atipica possono assumere valore presuntivo, purché siano valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, e che il giudice di merito deve esaminare tutti gli indizi nel loro insieme, non atomisticamente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    richiamato come norma la cui violazione è stata denunciata, in combinazione con le regole sulle presunzioni e sulla prova documentale

  • art. 2712 c.c.

    richiamato come norma la cui violazione è stata denunciata con riferimento ai dati informatici e documentali acquisiti

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma definitoria delle presunzioni, utilizzabile per inferire il fatto ignoto dal fatto noto

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede fatti noti determinati e un giudizio complessivo su gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato tra le norme sull'accertamento delle imposte dirette

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato tra le norme sull'accertamento delle imposte dirette e sull'utilizzo di presunzioni

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato tra le norme applicate dall'Ufficio nell'accertamento

  • art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    richiamato quale base della presunzione di costituzione con redditi sottratti a tassazione per attività detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata

  • art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    richiamato come base della presunzione di fruttuosità e della disciplina degli investimenti esteri non dichiarati

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    richiamato per gli obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla Corte per affermare che la motivazione dell'avviso può indicare fatti astrattamente giustificativi della pretesa e lasciare al contenzioso la verifica dell'effettivo verificarsi dei fatti

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per affermare che la motivazione degli atti tributari può essere resa anche per relationem, purché sia riprodotto il contenuto essenziale dell'atto richiamato

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, anche elementi acquisiti in forma atipica o irrituale possono essere utilizzati come fonte di prova, purché non siano colpiti da specifica inutilizzabilità di legge o da limiti derivanti da diritti fondamentali.
  • La prova per presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. richiede che il fatto noto sia determinato e che l'inferenza sul fatto ignoto sia sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti; la valutazione deve essere complessiva e non atomistica.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a negare valore a singoli indizi isolatamente considerati, ma deve verificare se, letti congiuntamente, essi formino un quadro convergente idoneo a sorreggere la pretesa fiscale.
  • In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, essendo le contestazioni sulla loro effettiva sussistenza rimandate al giudizio di impugnazione.
  • La motivazione per relationem è ammissibile negli atti tributari quando l'atto richiamato sia identificabile e il suo contenuto essenziale sia riprodotto in modo da consentire al contribuente e al giudice di comprendere la pretesa e difendersi efficacemente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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