Cassazione Penale, Sentenza n. 25260/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto la continuazione tra due condanne e fissato la pena unica. Primo motivo: vizio di diritto per errata determinazione della "pena base" utilizzata per il calcolo della pena unica; il Tribunale avrebbe adottato la pena (18 mesi e €447) risultante da una sentenza d'appello resa solo nei confronti del coimputato, mentre per Colaianni la pena definitiva è quella di primo grado (2 anni). Secondo motivo: vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione ha indicato un aumento di pena per il reato satellite senza motivare l'entità dell'aumento, rendendo impossibile il controllo del percorso logico-giuridico e della congruità in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena da applicare in continuazione (trattamento sanzionatorio), confermando invece la decisione sulla sussistenza della continuazione, non impugnata. Rimette gli atti al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi richiamati (corretta individuazione della pena-base e motivazione puntuale degli aumenti per i reati satellite).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Capacità di censurare in Cassazione la violazione di legge e il vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto fondati i rilievi del P.M. sulla violazione di legge e sulla carenza motivazionale
art. 587, cod. proc. pen.
Disciplina dell'effetto estensivo dell'impugnazione: la Corte osserva che tale effetto non opera quando la riduzione di pena è frutto di una pronuncia favorevole personale al solo impugnante (qui, non può estendersi al coimputato)
art. 599-bis, cod. proc. pen.
Procedura di concordato (cd. patteggiamento): la riduzione ottenuta tramite questa procedura ha natura personale e la motivazione legata alla rinuncia ai motivi di appello non può giovare automaticamente agli altri coimputati
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Regola sugli aumenti per reati satellite nella continuazione: la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione motivi l'entità degli aumenti in relazione alla pena-base, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico
artt. 132 e 133, cod. pen.
Principi generali di individualizzazione della pena e criteri per la determinazione del quantum: la Corte afferma che la motivazione deve rendere espliciti i ragionamenti compiuti in ordine ai criteri stabiliti da tali articoli anche quando si quantifica la pena in continuazione
Massime di principio
- Nella determinazione della pena per reati in continuazione la "pena-base" deve essere individuata sulla base della pena definitivamente irrogata al singolo imputato; non può essere trasferita automaticamente una risultanza favorevole conseguita da un diverso coimputato in appello, soprattutto se derivante da procedure personali (es. concordato/patteggiamento).
- Le riduzioni conseguite tramite la procedura di concordato (art. 599-bis) hanno portata personale e la loro ratio motivazionale (es. resipiscenza, rinuncia ai motivi di appello) non può essere estesa ai coimputati non impugnanti.
- Il giudice dell'esecuzione, quando quantifica gli aumenti per i reati satellite ai sensi dell'art. 81 c.p., è tenuto a motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità degli specifici aumenti, in modo da consentire il controllo del rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La mancanza di motivazione sugli aumenti di pena è vizio capace di determinare l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per nuovo giudizio sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
- La statuizione sulla sussistenza della continuazione, se non impugnata, resta definitiva e vincola il giudice del rinvio, il quale però conserva piena libertà valutativa nella determinazione della pena nel rispetto dei criteri di legge.
- In ipotesi di pronunce contrastanti della giurisprudenza sulla necessità di motivare ogni aumento, un approccio più garantista (obbligo di motivare anche gli aumenti) è prevalente quando è necessario consentire un controllo effettivo del percorso motivazionale e dell'applicazione dei criteri di individualizzazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25081/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25082/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2024 del 26/06/2024
- Sentenza penale · 26 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →