Sentenza n. 5942/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS-\--OMISSIS- recante “-OMISSIS- -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1”; - nei limiti dell’interesse, della nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. ENAC-AMM- -OMISSIS---OMISSIS-e del relativo audit -OMISSIS-; - della nota dell’Ente nazionale per l’aviazione civile prot. ENAC-AMM--OMISSIS---OMISSIS- recante “-OMISSIS- -OMISSIS-– Audit -OMISSIS-. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato -OMISSIS-a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del 1-OMISSIS-”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso, nonché per la condanna dell’Ente al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiamo al corretto espletamento delle funzioni, inserito nell’atto ENAC di conferma di rilievi di livello 1 e di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al certificato del vettore aereo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il richiamo rivoltogli da ENAC nell’ambito dell’attività di sorveglianza sul vettore aereo di cui era accountable manager, contestando l’attribuzione personale di responsabilità per violazioni della safety policy, della just culture e della no blame policy. Ha dedotto: difetto assoluto di attribuzione e nullità del richiamo, per assenza di una specifica base normativa primaria; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per mancato coinvolgimento personale nel procedimento; violazione della disciplina europea in materia di safety policy, just culture e no blame policy, con difetto di istruttoria, travisamento e illogicità; erronea applicazione della norma ARO.GEN.350 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012, quanto alla qualificazione come rilievi di livello 1 delle contestazioni mosse al vettore; violazione della norma ORO.FTL.110 dell’allegato III al medesimo regolamento, in relazione all’assegnazione di un nuovo turno di volo a un equipaggio senza adeguato preavviso e riposo; violazione della norma ORO.GEN.200 dell’allegato III, in relazione alle misure adottate nei confronti dei membri dell’equipaggio dichiaratisi unfit to fly; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. È stata inoltre proposta una domanda risarcitoria, formulata genericamente e riferita soprattutto a un danno morale derivante dal richiamo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo il richiamo idoneo a costituire il presupposto di successivi provvedimenti limitativi dei certificati dell’operatore e riconoscendo comunque un interesse morale all’eliminazione dell’atto, oltre alla presenza di una domanda risarcitoria. Nel merito ha respinto tutte le censure. Ha escluso la nullità per difetto assoluto di attribuzione, riconducendo il richiamo ai poteri di certificazione e sorveglianza continuativa attribuiti alle autorità nazionali dell’aviazione civile dalla normativa europea; il richiamo è stato qualificato come raccomandazione cautelativa e non come sanzione formale. Ha escluso la violazione del contraddittorio, poiché il ricorrente aveva partecipato al procedimento tramite le controdeduzioni presentate, in qualità di accountable manager, dal vettore aereo e aveva rappresentato il proprio ruolo nella vicenda. Ha ritenuto legittima l’attribuzione personale delle violazioni, considerata la responsabilità del dirigente per l’organizzazione dell’operatore e il suo diretto coinvolgimento nella riunione in cui erano state avallate le misure adottate nei confronti dell’equipaggio. Ha condiviso la valutazione di ENAC circa l’inadeguatezza della diffusione della comunicazione sulla safety culture e sulla no blame policy, effettuata in calce agli auguri natalizi e dunque con modalità potenzialmente prive di effettiva efficacia. Quanto alla qualificazione dei rilievi come di livello 1, ha interpretato l’art. ARO.GEN.350 nel senso che le ipotesi elencate alla lettera b) non esauriscono tassativamente i rilievi di livello 1, ma individuano fattispecie per le quali il legislatore europeo ha già stabilito la qualificazione; la distinzione tra livello 1 e livello 2 dipende dalla rilevanza della violazione e dalla gravità e attualità del pericolo. L’assegnazione di turni incompatibili con adeguati periodi di riposo e l’adozione di misure ritorsive nei confronti dei lavoratori che si erano dichiarati unfit to fly sono state ritenute idonee a determinare un’effettiva e significativa diminuzione della sicurezza delle operazioni di volo. Il rispetto del limite massimo di Flight Duty Period non è stato ritenuto sufficiente, poiché il rilievo riguardava l’assenza di uno stacco adeguato e il rischio di un periodo di veglia superiore alle ventiquattro ore; il malore del pilota non è stato considerato evento imprevedibile tale da giustificare l’impiego di personale non adeguatamente riposato. Sono state inoltre ritenute non meramente pianificatorie, ma complessivamente ritorsive, le misure adottate verso i membri dell’equipaggio dichiaratisi unfit to fly, tra cui ferie d’ufficio, rientro con mezzi propri e avvio di procedimenti disciplinari. Il TAR ha infine escluso difetti di motivazione e istruttoria e ha respinto anche la domanda risarcitoria per genericità. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 regolamento (UE) n. 965/2012
La disposizione costituisce fondamento dei poteri e delle responsabilità delle autorità nazionali competenti ai fini della certificazione e della sorveglianza delle persone e organizzazioni operanti nel settore dell’aviazione civile.
art. 3, n. 1 regolamento (UE) n. 1139/2018
È richiamato quale fondamento del potere di verifica continuativa del rispetto della normativa di settore da parte dell’autorità competente.
ARO.GEN.350 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012
La distinzione tra rilievi di livello 1 e di livello 2 dipende dalla rilevanza della violazione e dalla gravità e attualità del pericolo; le ipotesi elencate alla lettera b) non sono necessariamente tassative, ma costituiscono fattispecie per le quali il legislatore europeo ha predeterminato la qualificazione.
ORO.FTL.110 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 965/2012
Il rispetto del limite massimo di Flight Duty Period non esaurisce gli obblighi relativi alla tutela della sicurezza: occorre anche garantire adeguati periodi di riposo e il rispetto dei ritmi biologici prima del nuovo turno.
ORO.GEN.200 dell’allegato III al regolamento (UE) n. 965/2012
La disciplina del sistema di gestione e della safety culture impedisce l’adozione di misure ritorsive verso il personale che segnali legittimamente condizioni incompatibili con la sicurezza del volo.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa e il contraddittorio risultano rispettati quando l’interessato abbia avuto, anche tramite il procedimento riguardante l’organizzazione di appartenenza, una concreta possibilità di rappresentare le proprie ragioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato esclusivamente quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi nella pubblicazione della pronuncia.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato esclusivamente ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’ambito dei poteri di certificazione e sorveglianza continuativa dell’aviazione civile, l’autorità competente può rivolgere al soggetto responsabile dell’organizzazione un richiamo cautelativo al corretto espletamento delle funzioni, anche in assenza di una specifica previsione normativa che tipizzi espressamente tale atto, purché il richiamo non abbia natura formalmente sanzionatoria e sia funzionale alla prevenzione di future violazioni.
- Il responsabile dell’organizzazione di un operatore aereo può essere personalmente destinatario di rilievi riferiti a violazioni commesse dall’organizzazione quando, in ragione delle funzioni esercitate, sia responsabile dell’attuazione della safety policy e abbia partecipato o avallato le condotte contestate.
- La distinzione tra rilievi di livello 1 e di livello 2 ai sensi della norma ARO.GEN.350 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012 dipende dalla rilevanza della violazione e dalla gravità e attualità del pericolo per la sicurezza delle operazioni; le fattispecie elencate dalla disposizione non escludono necessariamente ulteriori ipotesi caratterizzate dai medesimi elementi di gravità.
- L’assegnazione di un turno di volo immediatamente successivo a un periodo di trasferimento o riposo, tale da non assicurare condizioni psicofisiche adeguate e da determinare un periodo di veglia potenzialmente superiore alle ventiquattro ore, integra una violazione rilevante per la sicurezza anche se il turno rimane entro il limite massimo di Flight Duty Period.
- Sono incompatibili con la safety culture e con la no blame policy le misure complessivamente ritorsive adottate nei confronti del personale di volo che si dichiari legittimamente unfit to fly in ragione di un turno ritenuto incompatibile con la normativa di sicurezza; ferie d’ufficio, rientro a proprie spese e avvio di procedimenti disciplinari possono costituire, valutati unitariamente, indizi gravi, precisi e concordanti della natura ritorsiva della condotta.
- Il contraddittorio è rispettato quando il responsabile dell’organizzazione abbia avuto una concreta possibilità di interloquire con l’autorità mediante controdeduzioni e abbia potuto rappresentare il proprio ruolo e le proprie ragioni, soprattutto quando l’atto conclusivo abbia natura cautelativa e non sanzionatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 663/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 664/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 666/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 667/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 668/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 mar 2026Sentenza n. 669/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →