Cassazione Penale, Ordinanza n. 12469/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile in primo e secondo grado della contravvenzione prevista dall'art. 7, comma 15-bis, del Codice della strada, per avere svolto l'attività di parcheggiatore abusivo in un'area di sosta, nonostante fosse già stato in precedenza sanzionato per la medesima violazione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dei riscontri fattuali necessari a integrare il reato. In particolare, il ricorrente ha contestato la qualificazione della condotta come attività di parcheggiatore abusivo, prospettandola piuttosto come mera richiesta di elemosina, e ha valorizzato l'assenza di prova di un pagamento o di altra utilità come corrispettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché sostanzialmente volte a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e perché non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su osservazioni dirette della polizia giudiziaria e sulla previa sanzione definitiva per la stessa condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza un'analisi critica puntuale della motivazione impugnata e senza dedurre specifici travisamenti probatori. Ha inoltre osservato che la decisione di merito era sorretta da elementi oggettivi e specifici, non da mere presunzioni, e che, per integrare la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività senza autorizzazione, non essendo necessaria la prova del pagamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992
Integra la contravvenzione l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore da parte di chi sia stato già sanzionato per la medesima violazione; non è richiesta la prova della ricezione di denaro o di altra utilità come corrispettivo.
art. 7, comma 15-bis, Codice della strada
La fattispecie è integrata quando, sulla base di elementi oggettivi, risulti lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo e il presupposto della previa sanzione definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio o in una alternativa lettura delle risultanze di merito, se non accompagnate dalla specifica individuazione di un travisamento della prova o di un vizio motivazionale rilevante.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di doglianze già disattese dal giudice di merito, senza critica analisi degli argomenti decisori, rende il motivo inammissibile.
- Per la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, è sufficiente l'accertamento dello svolgimento dell'attività senza autorizzazione, da parte di soggetto già colpito da sanzione definitiva per la stessa violazione; non occorre dimostrare la materiale percezione di denaro o altra utilità.
- La qualificazione della condotta come parcheggiatore abusivo può fondarsi su dati oggettivi e specifici osservati dagli operanti, idonei a escludere interpretazioni alternative meramente difensive, come la riconduzione della condotta a semplice accattonaggio.
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