Cassazione Penale, Sentenza n. 17981/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce (30/9/2022) che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto previsto dagli artt. 56 e 629, comma 2, c.p., con l'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416‑bis, comma 1 c.p. Il ricorrente contestava la sussistenza dell'aggravante mafiosa, sostenendo che dalla sua condotta non emergerebbe alcuna connotazione mafiosa né l'uso di una forza intimidatrice derivante da una concreta percezione di appartenenza o contiguità a un sodalizio criminale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha disposto il rigetto, ritenendo il motivo proposto palesemente infondato e generico, non confrontandosi con la motivazione precisa ed esaustiva dell'ordinanza impugnata. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul concetto di "metodo mafioso" (anche come richiamato dall'art. 7 D.L. 152/91, oggi art. 416‑bis.1 c.p.), affermando che l'aggravante si realizza quando il comportamento è oggettivamente idoneo a produrre una particolare coartazione psicologica o intimidazione riconducibile all'apparato intimidatorio di un gruppo mafioso. Nel caso di specie le intercettazioni, le manifestazioni minacciose e la reazione della parte offesa e dei familiari dimostravano l'efficacia intimidatoria delle condotte e l'evocazione dell'affiliazione del Carrisi al clan operante in Brindisi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, c.p.
menzionato come art. 416 bis.1 c.p. (e richiamato l'art. 7 D.L. 152/91)
L'aggravante del "metodo mafioso" si applica non solo quando il reo è formalmente associato, ma anche quando la condotta evoca o sfrutta la percezione di un'organizzazione mafiosa per creare assoggettamento o intimidazione; la pericolosità e la determinazione dell'agire "da mafioso" giustificano una pena aggravata
art. 629, comma 2, c.p.
delitto contestato (con riferimento alla fattispecie di omicidio aggravato)
Consente di qualificare la fattispecie di reato commessa; la circostanza aggravante del metodo mafioso ne aggrava la rilevanza penale
art. 56, c.p.
richiamato nel capo di imputazione (tentativo)
Indica la contestazione di reato in forma tentata ove applicabile; la qualificazione della condotta (tentata o consumata) interagisce con la valutazione delle aggravanti
art. 7 D.L. 152/1991
richiamato come norma originaria (oggi ricondotto all'art. 416‑bis.1 c.p.)
Storicamente chiarisce la ratio dell'aggravante: oltre a punire chi usa metodi mafiosi, mira a contrastare più incisivamente chi si comporta "da mafioso" o sfrutta il timore suscitato dall'associazione
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1‑ter
richiamata nella parte dispositiva per adempimenti
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione; non incide sul merito sostanziale ma sull'iter formale
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche in assenza di prova formale di appartenenza a un'associazione mafiosa, quando la condotta è oggettivamente idonea a evocare o sfruttare la percezione di una struttura mafiosa e a creare nella vittima uno stato di assoggettamento o intimidazione specifico
- Per accertare il metodo mafioso è necessario valutare il contesto concreto: modalità delle minacce, uso di nomi o riferimenti a clan, intercettazioni, reazioni della vittima e dei familiari, e dichiarazioni di collaboratori che collegano l'imputato a sodalizi locali
- La mera reazione della vittima non è sufficiente di per sé a dimostrare il metodo mafioso; però la reazione, se inserita in un quadro probatorio che dimostra l'evocazione di una forza intimidatrice riconducibile a un gruppo mafioso, assume rilevanza probatoria
- In sede di impugnazione è necessario contrapporre una critica specifica e motivata alla decisione impugnata: argomentazioni generiche o non confrontate con la motivazione del giudice di merito sono spesso dichiarate inammissibili o infondate
- Per la difesa, gli elementi più efficaci per contrastare l'aggravante sono: dimostrare l'assenza di contatti o riconoscimento da parte del territorio del presunto clan, contestare l'interpretazione delle intercettazioni, fornire elementi che sminuiscano l'effettiva percezione di una minaccia di stampo mafioso, e presentare testimonianze/elementi che diminuiscano l'affidabilità delle dichiarazioni di collaboratori
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