Cassazione Penale, Sentenza n. 13393/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Raglia impugnava la conferma della condanna per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 DPR 309/1990). Denunciava in primo luogo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione dell'attività come "associazione" ex art.74 DPR 309/1990, sostenendo che i rapporti fossero occasionali e privi di "affectio societatis" (assenza di condivisione di utili/perdite, mancanza di prassi consolidate, pagamenti stabili o consegne senza pagamento anticipato). Con un secondo motivo contestava la prova delle singole cessioni contestate (materiale intercettivo non univoco) e la misura dell'aumento di pena attribuito per continuazione (richiamando l'art. 81 c.p.). Inoltre aveva proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per mancata ricezione dell'avviso di udienza davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul piano procedurale la Quarta Sezione aveva già rilevato un errore di notifica (avviso inviato a un difensore omonimo) e revocato la precedente pronuncia limitatamente alla posizione di Raglia fissando nuova udienza; sul merito la Corte ha confermato che, alla stregua del compendio probatorio (intercettazioni, abitualità dei luoghi d'incontro, rapporto consolidato con i fratelli Sabatino, modalità di fornitura e il sequestro di 308 g di cocaina), sussisteva il vincolo associativo previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e che l'aumento di pena per la continuazione risultava giustificato anche alla luce della recidiva (art. 99, comma 4 c.p.). Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73
Norma che disciplina la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provati episodi di cessione sulla base di intercettazioni e riscontri fattuali (es. sequestro di 308 g di cocaina).
DPR 309/1990 art. 74
La Corte interpreta l'art. 74 come applicabile anche ad organizzazioni "leggere" di narcotraffico: per configurare l'associazione è sufficiente dimostrare un accordo criminoso, ripetitività delle condotte, ripartizione di ruoli e una disponibilità durevole al perseguimento del programma criminoso; il vincolo può desumersi da modalità esecutive, natura dei rapporti e ripetitività.
art. 625-bis c.p.p.
Strumento per ricorso straordinario volto a far valere vizi procedurali come la mancata notifica dell'udienza di Cassazione al difensore; la Corte ha ammesso che la mancata notifica a causa di omonimia può integrare motivo per revocazione parziale e fissazione di nuova udienza.
art. 81 c.p. (comma finale / continuazione)
La Corte ha confermato l'aumento di pena per la continuazione dei reati-fine, ritenendolo congruo e giustificato dalle circostanze del caso e dalla recidiva.
art. 99 c.p., comma 4
La contestazione della recidiva ha reso congruo l'incremento della pena per la continuazione; la recidiva è stata valutata come aggravante ai fini del calcolo della pena.
Massime di principio
- Per distinguere "associazione" da mera partecipazione o concorso nel reato è necessario valutare continuità, ripetitività delle condotte, ripartizione di ruoli, luoghi e prassi abituali e una disponibilità durevole al programma criminoso; non bastano vendite occasionali.
- Elementi quali incontri abituali, rapporti consolidati tra fornitore e altri sodali, prassi di anticipazione o rimborso dei pagamenti e riscontri oggettivi (sequestri, quantitativi rilevanti) rafforzano la prova dell'affectio societatis in reati di stupefacenti.
- Le intercettazioni anche criptiche sono questioni di fatto: la loro interpretazione è soprattutto devoluta al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo la congruità logica della motivazione, non la valutazione della persuasività probatoria.
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione della prova in luogo di rilevare vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) sono generalmente inammissibili in Cassazione.
- Sul piano procedurale, la mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore legittimo può essere rimediata mediante ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; errori per omonimia nell'indirizzo di posta elettronica possono costituire "errore percettivo" e determinare la revoca parziale della decisione con nuova celebrazione dell'udienza.
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