Tribunale, Sentenza T-47/18
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019. — UZ contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Molestie psicologiche – Sanzione disciplinare – Retrocessione di un grado e azzeramento dei punti di promozione – Rigetto della domanda di assistenza della ricorrente – Modalità dell’indagine amministrativa – Requisito d’imparzialità – Diritto di essere ascoltato – Irregolarità procedurale – Conseguenze dell’irregolarità procedurale. — Causa T-47/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la sanzione disciplinare di retrocessione inflitta a una funzionaria del Parlamento europeo perché l’indagine amministrativa non offriva sufficienti garanzie di imparzialità e perché la funzionaria non era stata ascoltata direttamente dall’autorità competente prima della decisione finale. Viene invece respinta la domanda di annullamento del rigetto della domanda di assistenza, ritenendo legittimo il diniego in ragione della pendenza di un’indagine disciplinare e dei sospetti gravi a carico dell’interessata. Le spese sono compensate.
Procedimento disciplinare di un funzionario del Parlamento europeo: annullamento della sanzione di retrocessione per irregolarità dell’indagine amministrativa e mancata audizione da parte dell’APN; rigetto della domanda di assistenza.
La questione giuridica
Se l’indagine amministrativa svolta in un procedimento disciplinare nei confronti di un funzionario fosse viziata da difetto di imparzialità degli inquirenti e, in tal caso, se tale irregolarità comportasse l’annullamento della sanzione; inoltre, se l’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto imponesse che il funzionario fosse sentito direttamente dall’autorità che ha il potere di nomina prima dell’adozione della sanzione; infine, se il Parlamento potesse legittimamente respingere senza previa audizione la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente.
Principio di diritto
In un procedimento disciplinare disciplinato dall’allegato IX dello Statuto, l’APN deve garantire un’indagine amministrativa imparziale e, prima di irrogare la sanzione, deve sentire direttamente il funzionario interessato ai sensi dell’articolo 22 dell’allegato IX; la violazione di tali garanzie procedurali, specie quando riguarda l’imparzialità degli inquirenti e l’audizione finale da parte dell’APN, può determinare l’annullamento della sanzione perché l’irregolarità è idonea ad avere inciso sull’esito della procedura. Per contro, la domanda di assistenza può essere respinta senza previa audizione quando il funzionario sia già sospettato, sulla base di elementi precisi e rilevanti, di gravi inadempimenti disciplinari e l’amministrazione abbia già adottato misure di tutela adeguate.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, articoli 4, 5, 12, 16 e 22
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Sanzione disciplinare e domanda di assistenza nel contesto di un’indagine per molestie psicologiche
Il Tribunale, con sentenza del 20 settembre 2019 nella causa T-47/18, è intervenuto in una controversia di funzione pubblica promossa da una funzionaria del Parlamento europeo contro una decisione disciplinare di retrocessione di grado e contro il rigetto di una domanda di assistenza. La pronuncia riguarda, in particolare, le garanzie procedurali nell’indagine amministrativa, il requisito d’imparzialità degli inquirenti, il diritto di essere ascoltato e l’ambito dell’obbligo di assistenza dell’istituzione.
Fatti e svolgimento del procedimento interno
La ricorrente, capo unità presso il Parlamento europeo, era stata destinataria di una domanda di assistenza presentata da 14 dei 15 dipendenti della sua unità ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, per presunte molestie psicologiche. Il Parlamento aveva avviato misure provvisorie e un’indagine amministrativa; successivamente la funzionaria era stata sentita più volte, sia nella fase di indagine sia dinanzi alla commissione di disciplina.
La commissione di disciplina aveva proposto una sanzione globale di retrocessione di un grado. Il segretario generale del Parlamento aveva poi adottato la decisione del 27 febbraio 2017, con cui la ricorrente era stata retrocessa dal grado AD 13 al grado AD 12, con azzeramento dei punti di merito nel grado precedente. In parallelo, la ricorrente aveva chiesto assistenza dopo aver riferito minacce da parte di alcuni colleghi, ma la relativa domanda era stata respinta dal direttore generale della DG PERS il 20 luglio 2017.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente deduceva, quanto alla sanzione disciplinare, due motivi principali:
- irregolarità dell’indagine amministrativa, in particolare per difetto di imparzialità degli inquirenti;
- irregolarità dei lavori della commissione di disciplina e mancata audizione da parte dell’autorità competente prima della decisione finale.
Quanto alla domanda di assistenza, sosteneva che il Parlamento avrebbe dovuto proteggerla e che il rigetto fosse viziato anche per mancata audizione preventiva.
Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a una buona amministrazione e all’esame imparziale degli affari;
- l’articolo 24 dello Statuto, sull’obbligo di assistenza;
- l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, che disciplina la domanda amministrativa;
- l’allegato IX dello Statuto, e in specie gli articoli 4, 5, 12, 16 e 22;
- l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del funzionario.
La sentenza si appoggia inoltre a giurisprudenza precedente, tra cui:
- Ziegler/Commissione, sulla duplice dimensione soggettiva e oggettiva dell’imparzialità;
- Kerstens/Commissione, sulle conseguenze dell’irregolarità procedurale;
- Van Eick/Commissione, sul dovere dell’APN di sentire direttamente il funzionario nel procedimento disciplinare;
- Koutchoumoff/Commissione, Commissione/Q e HF/Parlamento, sull’obbligo di assistenza;
- Wenig/Commissione, sui limiti dell’assistenza quando il funzionario sia sospettato di gravi infrazioni disciplinari.
Ragionamento del Tribunale sull’indagine amministrativa
Il Tribunale rileva che il principio di imparzialità richiede non solo l’assenza di pregiudizi soggettivi, ma anche l’assenza di elementi oggettivi idonei a generare dubbi legittimi nell’interessato. Nel caso concreto, il Parlamento aveva nominato un inquirente che aveva già incontrato uno dei denuncianti prima dell’avvio dell’indagine, e un secondo inquirente che aveva in precedenza presieduto il comitato consultivo sulle molestie, il quale aveva già espresso conclusioni sfavorevoli alla ricorrente.
Secondo il Tribunale, tali circostanze erano sufficienti a far sorgere un dubbio legittimo sull’imparzialità oggettiva dell’indagine. Viene quindi accertato che il Parlamento non aveva offerto garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio, in violazione dell’articolo 41 della Carta.
Il Tribunale precisa inoltre che l’irregolarità era idonea a incidere sull’esito della procedura disciplinare, poiché l’indagine amministrativa condiziona l’esercizio del potere valutativo dell’APN e può sfociare nell’adozione di sanzioni. Per questo motivo l’irregolarità giustifica l’annullamento della decisione di retrocessione, senza necessità di esaminare tutti gli altri argomenti relativi all’indagine.
Ragionamento sulla commissione di disciplina e sul diritto di essere ascoltato
Pur avendo già accolto il primo motivo, il Tribunale esamina anche il secondo per ragioni di buona amministrazione della giustizia.
Quanto alla commissione di disciplina, respinge l’argomento relativo alla sostituzione di alcuni membri con supplenti, poiché l’allegato IX dello Statuto lo consente espressamente. Accoglie invece la censura secondo cui, in una riunione, il Parlamento era rappresentato da due funzionari invece che da un solo funzionario mandato dall’APN, come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 2, dell’allegato IX; ciò poneva la ricorrente in una posizione sfavorevole e alterava la regolarità del contraddittorio.
Il profilo decisivo è però quello della mancata audizione da parte dell’autorità competente. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato IX, l’APN deve adottare la decisione dopo aver sentito il funzionario interessato. Alla luce della giurisprudenza Van Eick, tale audizione deve essere diretta e personalmente svolta dall’APN, salvo ipotesi eccezionali e per ragioni oggettive legate al buon funzionamento del servizio, non dimostrate nel caso di specie.
Il fatto che il direttore generale della DG PERS avesse ascoltato la ricorrente per delega non è ritenuto sufficiente, perché il Parlamento non ha provato l’esistenza di ragioni di servizio che giustificassero una deroga. Ne consegue una violazione dell’articolo 22 dell’allegato IX, autonoma e sufficiente per invalidare la decisione disciplinare.
Domanda di assistenza: rigetto confermato
Per quanto riguarda la domanda di assistenza, il Tribunale ricorda che l’istituzione deve intervenire con energia e sollecitudine quando un funzionario subisca aggressioni o atti incompatibili con l’ordine del servizio, ma tale obbligo non sussiste quando il richiedente sia a sua volta sospettato, sulla base di elementi precisi e rilevanti, di gravi inadempimenti disciplinari.
Nel caso concreto, al momento della domanda di assistenza era già stata avviata un’indagine amministrativa sulla condotta della ricorrente, e nel corso di tale indagine erano emersi elementi tali da far ritenere che potesse essere gravemente venuta meno ai suoi obblighi professionali. Il Parlamento aveva inoltre adottato misure di tutela, come il trasferimento temporaneo ad altra unità. Per queste ragioni, il rigetto della domanda di assistenza è considerato legittimo e non è necessaria una previa audizione specifica prima del diniego.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale annulla la decisione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2017 relativa alla retrocessione e all’azzeramento dei punti di merito. Respinge invece la domanda di annullamento della decisione di rigetto dell’assistenza. Poiché ciascuna parte risulta vittoriosa solo su una parte delle domande, il Tribunale dispone la compensazione delle spese: UZ e il Parlamento sostengono ciascuno le proprie spese.
Principi di rilievo pratico
La sentenza conferma, in materia disciplinare del personale UE, che:
- l’imparzialità dell’indagine amministrativa deve essere valutata anche sul piano oggettivo, rispetto all’apparenza di neutralità;
- un vizio dell’indagine può travolgere la sanzione quando l’esito della procedura avrebbe potuto essere diverso;
- nell’ambito dell’allegato IX dello Statuto, l’audizione finale del funzionario deve essere svolta direttamente dall’APN, salvo deroghe eccezionali giustificate;
- l’obbligo di assistenza ex articolo 24 dello Statuto non è automatico quando il richiedente sia contemporaneamente oggetto di sospetti disciplinari gravi.
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