Cassazione Penale, Sentenza n. 47760/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti (circa 6 Kg marijuana e 1,5 Kg hashish, piante e semi) e detenzione illegale di più armi e munizioni. Primo motivo: censura per mancata, contraddittoria e illogica motivazione (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.) in relazione all'art. 273 c.p.p., deducendo che l'identificazione del Mariano nei fotogrammi sarebbe incerta, che la busta vista raccogliere non corrisponde a quelle sequestrate e che non vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza. Secondo motivo: medesima censura in relazione all'art. 274 c.p.p., sostenendo che il Tribunale abbia semplicemente ripetuto le argomentazioni del GIP senza dimostrare concretamente il pericolo di reiterazione del reato e senza valutare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Lecce abbia fornito motivazione congrua e logica: i fotogrammi (drone) avrebbero identificato il soggetto con maglia bianca, individuato poi e bloccato sul posto, mentre occultava l'involucro; le fotografie mostravano graffi coerenti con il nascondimento della sostanza; inoltre la quantità di stupefacenti, strumenti per il confezionamento, piante/semi e numerose armi (anche con matricola abrasa) e un precedente specifico giustificavano la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che individua le censure per cui è consentito il ricorso per cassazione (vizio di motivazione). La Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame: verifica di congruenza e coordinazione logica, non nuovo sindacato di merito.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari. La Corte sottolinea che ai fini cautelari il grado di precisone richiesto è inferiore rispetto al giudizio di merito (art.192 c.p.p.), essendo sufficiente elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari (necessità, pericolo di fuga, di reiterazione), la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la concretezza e attualità del pericolo di commissione di ulteriori reati alla luce delle modalità, quantità e presenza di armi.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di valutazione delle prove in sede di merito: la Corte ricorda che il criterio di precisione e concordanza degli indizi previsto per il giudizio di condanna (comma 2) non è pienamente trasferibile al giudizio cautelare.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e altre conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; disposto dalla Corte in chiusura del provvedimento.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione delle ordinanze di riesame è limitato: verifica la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione, ma non riforma la valutazione dei fatti quando la motivazione è coerente e priva di errori logici.
- Ai fini della custodia cautelare è sufficiente un quadro di "gravi indizi" inteso come elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità, con criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito (art.192 c.p.p.).
- Immagini e fotogrammi (anche ottenuti con drone), con riscontri oggettivi (es. ritrovamento dell'involucro nel luogo indicato, segni sul corpo coerenti con la condotta), possono costituire elementi probatori rilevanti per l'identificazione e per il giudizio di gravità indiziaria.
- La quantità ingente di stupefacenti, la presenza di strumenti per il confezionamento, armi (soprattutto clandestine o con matricola abrasa) e precedenti specifici sono fattori che rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e giustificano misure più afflittive come la custodia in carcere.
- Per impugnare con successo misure cautelari è necessario dimostrare errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione del giudice di merito; il semplice contrasto sulla valutazione dei fatti difficilmente ottiene accoglimento in cassazione.
- Se si sostiene che misure meno afflittive sarebbero state sufficienti, occorre motivare concretamente perché tali misure sarebbero idonee a neutralizzare il pericolo concreto e attuale di reiterazione o di inquinamento probatorio.
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