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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47578/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per reati di spaccio e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I motivi contestano: a) la qualificazione del De Vuono come integrante di un sodalizio (art. 74 d.P.R. 309/1990) senza elementi idonei a dimostrare una logica criminale associativa anziché rapporti commerciali di fornitura; b) contraddittorietà e illogicità sulla attualità delle esigenze cautelari, considerato il lungo intervallo temporale (ultimi fatti nel 2018) e la prolungata misura custodiale precedente; c) violazione del principio di autonoma motivazione da parte del GIP per richiamo cumulativo alla richiesta di misura; d) inattendibilità o mancanza di riscontri alla dichiarazione del collaboratore Francesco Greco e assenza di menzione da parte di altri testi; e) errata estensione generalizzata dell'aggravante del carattere armato del sodalizio a tutti i compartecipi senza valutare la colpevolezza individuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Pur riconoscendo che risulta provata l'attività di spaccio del ricorrente e rapporti di fornitura con soggetti di rilievo nel sodalizio (es. Roberto Porcaro), la motivazione del Tribunale non ha documentato in modo sufficiente la consapevole adesione del ricorrente al programma associativo e la sua intraneità stabile alla societas sceleris. Mancava pertanto una analisi che collegasse la continuità degli acquisti alla volontà di partecipare stabilmente all'associazione. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame alla luce dei criteri indicati, con precisazioni sulla necessità di valutare anche il rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Articolo richiamato come norma per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede che l'aggravante (es. carattere armato) venga valutata con riguardo alla responsabilità individuale e che la partecipazione associativa sia effettivamente dimostrata.

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Articolo relativo ai delitti di traffico di sostanze stupefacenti (reati fine); la Corte ha ritenuto accertata l'attività di spaccio ma ha distinto tale attività dalla prova della partecipazione associativa stabile.

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Richiamato in relazione alla possibile rivisitazione del quadro cautelare in seguito alla esclusione di un'aggravante o di una contestazione, ossia in ordine alla revisione della misura cautelare da parte del giudice procedente.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato analogicamente dalla Corte in tema di presunzioni e necessità di motivare l'attualità delle esigenze cautelari; la Corte sottolinea che non basta la presunzione di prosecuzione dell'attività del sodalizio senza elementi specifici sulla partecipazione del singolo.

  • Disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti della Cancelleria a seguito dell'esito del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L'attività continuativa di acquistare e rivendere sostanze dai vertici di un gruppo non è di per sé sufficiente a qualificare automaticamente la partecipazione associativa: il giudice deve dimostrare la consapevolezza e volontà del singolo di aderire al programma criminoso.
  • Per distinguere un rapporto commerciale sinallagmatico da una partecipazione alla societas sceleris occorrono elementi quali: continuità e modalità dell'approvvigionamento, contenuto economico delle transazioni, rilevanza obiettiva del ruolo del soggetto per il sodalizio, comunicazioni che evidenzino subordine o obblighi verso i vertici, e riscontri oltre alle sole dichiarazioni di un collaboratore.
  • Quando i fatti contestati sono remoti nel tempo (es. ultimi fatti del 2018), l'ordinanza cautelare deve motivare espressamente l'attualità delle esigenze cautelari indicando elementi specifici che giustifichino la persistenza del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.
  • Il giudice delle misure deve fornire autonoma e completa motivazione sulle esigenze cautelari e non limitarsi a richiamare per relationem la richiesta della procura o la motivazione del GIP precedente.
  • L'aggravante del carattere armato o altre circostanze aggravanti vanno valutate rispetto alla posizione e al grado di colpevolezza di ciascun indagato; non è corretto estenderle indistintamente a tutti i partecipi senza specifica prova.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere decisive ma richiedono riscontri obiettivi: assenza di riscontri o contraddizioni richiede prudenza nel fondare su di esse la qualificazione associativa.

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