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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23400/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di euro 889.574,37, sostenendo la mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora. Denuncia che il Tribunale del riesame ha ritenuto il periculum basandosi sull'entità del debito erariale e sui numerosi precedenti penali, senza valutare la documentazione prodotta attestante una serie di pagamenti e transazioni e la volontà di estinguere le obbligazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha precisato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione, anche concisa, sul periculum in mora rapportata alla esigenza anticipatoria della confisca; tale periculum non può essere ricavato automaticamente dalla sola incapienza patrimoniale o dai precedenti penali. È stato inoltre affermato che, se la confisca riguarda cose la cui detenzione costituisce reato, la motivazione può limitarsi alla confiscabilità intrinseca del bene. La richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio non è stata accolta perché il ricorrente non aveva dedotto specificamente in Cassazione la nullità radicale del decreto ai sensi dell'art. 309, comma 9.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione anche sul periculum in mora; il giudice puo' adottare la misura ma deve spiegare le ragioni per cui non è possibile attendere la definizione del giudizio.

  • art. 240 cod. pen.

    Per le cose la cui fabbricazione/uso/detenzione costituisce reato, la motivazione del sequestro può limitarsi alla dimostrazione della loro natura intrinsecamente illecita.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Il sequestro conservativo ha presupposti diversi e contempla la mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale; non è possibile trasferire meccanicamente tali presupposti al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    La radicale mancanza di motivazione nel decreto di sequestro genera nullità che deve essere specificamente dedotta in Cassazione; il tribunale del riesame non può integrare la motivazione mancante del provvedimento genetico.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e i limiti della restituzione; collegato all'obbligo di devolvere in via specifica la nullità per carenza motivazionale del decreto.

  • art. 2740 cod. civ.

    Richiamato per spiegare la nozione di garanzia patrimoniale del debitore, utile a distinguere la ratio del sequestro conservativo rispetto al preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che, a differenza delle misure personali, la carenza motivazionale del decreto di sequestro non è rilevabile d'ufficio in Cassazione.

  • art. 5 e art. 10-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Norme penali tributarie cui si riferiscono gli addebiti che hanno giustificato il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre, salvo il caso delle cose intrinsecamente illecite, una motivazione specifica e concisa in ordine al periculum in mora: il giudice deve spiegare perché non sia possibile attendere la definizione del processo.
  • La sola insufficienza o incapienza patrimoniale rispetto all'ammontare del profitto contestato non è di per sé idonea a fondare il periculum in mora e non può sostituire una valutazione prognostica sul rischio concreto di dispersione o modificazione dei beni.
  • I precedenti penali dell'imputato non sostituiscono la motivazione sul pericolo di dispersione del bene: la cautela reale riguarda il rischio che il bene venga sottratto, dissipato o alterato, non la propensione a delinquere.
  • Quando il sequestro riguarda beni la cui detenzione/uso costituisce reato (cose oggettivamente criminose), la motivazione può limitarsi all'accertamento della loro illiceità intrinseca; per gli altri casi occorre il più ampio sforzo motivazionale.
  • Se la motivazione sul periculum è del tutto assente nel decreto di sequestro (provvedimento genetico), la nullità è radicale e va specificamente dedotta in Cassazione: il tribunale del riesame non può integrare ex post la motivazione mancante.
  • In sede di riesame il giudice deve valutare le esigenze cautelari con riferimento all'esigenza anticipatoria della confisca e motivare sui rischi concreti intercorrenti nel tempo che possano rendere inefficace la confisca stessa.
  • Chi intenda ottenere l'annullamento senza rinvio per carenza motivazionale deve far valere espressamente la nullità del decreto di sequestro ai sensi dell'art. 309, comma 9; altrimenti è probabile il rinvio per nuovo giudizio.

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