Sentenza del 12/07/2018 n. 18398 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Dichiarazione - Controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Redditi soggetti a tassazione separata - Avviso cd. bonario - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione dei redditi relativa al 2002. La cartella richiedeva il pagamento dell'IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, derivanti da indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia, oltre a sanzioni e interessi. Il contribuente contestava, tra l'altro, l'assenza della preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione, comunemente denominata avviso bonario. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale comunicazione non fosse necessaria, poiché la liquidazione era stata effettuata sulla base dei dati indicati nella dichiarazione e non vi erano incertezze rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità della cartella. Ha stabilito che, quando il controllo automatizzato riguarda redditi soggetti a tassazione separata, l'Agenzia deve necessariamente comunicare preventivamente al contribuente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito della liquidazione, indicando imposta, criteri di calcolo e modalità di pagamento. Tale obbligo opera indipendentemente dall'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La mancata comunicazione comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella. Gli ulteriori motivi relativi a motivazione, responsabile del procedimento e determinazione dell'importo sono stati ritenuti assorbiti. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. Quando riguarda redditi soggetti a tassazione separata, il controllo deve essere preceduto dalla specifica comunicazione prevista dalla legge.
Art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004
Obbliga l'Agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata
La disposizione introduce una disciplina speciale: per i redditi soggetti a tassazione separata l'avviso bonario è sempre necessario, anche quando non sussistono incertezze rilevanti nella dichiarazione. La sua omissione determina la nullità dell'iscrizione a ruolo.
Art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'Amministrazione deve comunicare l'esito della liquidazione quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
In via generale l'avviso bonario è richiesto quando emergono incertezze rilevanti; tuttavia, per i redditi soggetti a tassazione separata, l'art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 prevede un obbligo specifico e inderogabile, indipendente dall'incertezza.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria
È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla motivazione della cartella, ma la Cassazione ha deciso la causa sulla questione preliminare e decisiva dell'omesso avviso bonario.
Art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008
Disciplina l'indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento
La questione sull'indicazione del responsabile del procedimento non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato rigettato per l'autonoma e decisiva mancanza dell'avviso bonario.
Articoli 24 e 111 della Costituzione
Principi di tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo
Sono richiamati a fondamento del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare anzitutto la questione idonea a definire immediatamente la controversia.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione liquida automaticamente imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata, deve inviare preventivamente l'avviso bonario con raccomandata con avviso di ricevimento.
- Per questa specifica categoria di redditi, l'obbligo di comunicazione è automatico e non dipende dalla presenza di incertezze nella dichiarazione o dal fatto che il contribuente possa comunque comprendere il contenuto della cartella.
- Se l'avviso bonario obbligatorio non viene inviato, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono nulle, anche se l'imposta era stata calcolata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.
- La regola speciale riguarda esclusivamente i redditi soggetti a tassazione separata; per gli altri controlli automatizzati resta applicabile la regola generale, secondo cui l'avviso è necessario principalmente in presenza di incertezze rilevanti.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare il tipo di reddito, la procedura utilizzata dall'Ufficio e l'eventuale prova dell'invio e della ricezione dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo.
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