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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio rigetto serbato dal Comune di Toscolano Maderno sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 23 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202500841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio rigetto sull’istanza di accesso agli atti del 23 maggio 2025 relativa al procedimento di adozione e approvazione di un piano attuativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo visione ed estrazione di copia della documentazione relativa al procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo dell’Ambito di trasformazione n. 1, Area 1, località Montemaderno, inclusi gli atti relativi ai lavori in corso nell’area limitrofa. L’istanza era giustificata da esigenze difensive nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, volto a dimostrare che i proprietari dell’area vicina avevano ottenuto l’approvazione del piano attuativo sulla base di un’istanza analoga a quella presentata dalla ricorrente. Formatasi sull’istanza una situazione qualificata nel ricorso come silenzio rigetto, la società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito e l’ordine al Comune di consentire l’accesso.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi dichiarato di ritenere cessata la materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese. Il Comune ha preso atto della dichiarazione, rimettendosi al Collegio. Poiché l’ostensione intervenuta in giudizio ha integralmente soddisfatto l’interesse all’accesso, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, anche in ragione della richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la disciplina dell’accesso documentale per ottenere la visione e l’estrazione di copia degli atti relativi al procedimento urbanistico.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, con conseguente soddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto il silenzio rigetto o il diniego di accesso, l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti e il ricorrente dichiara soddisfatto il proprio interesse, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’ostensione documentale intervenuta durante il processo elimina l’interesse alla decisione sull’illegittimità del diniego o del silenzio, purché la documentazione fornita corrisponda a quella richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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