Sentenza n. 9411/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive del Comune di Santa Marinella (fascicolo ispettorato edilizio n. 24/2022), notificata in data 11/01/2024 (prot. 23 e 24/2024);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di demolizione relativa a una pergotenda con chiusura elettrica, a un gazebo in legno e a un manufatto in legno adibito a ripostiglio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione adottata dal Comune di Santa Marinella con riferimento a tre opere ritenute abusive: una pergotenda con chiusura elettrica, struttura metallica e vetri; un gazebo in legno di circa 13,80 mq e alto 2,60 metri; un manufatto in legno adibito a ripostiglio, di circa 10,89 mq, con copertura a doppia falda. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR aveva disposto un’istruttoria e, dopo l’acquisizione della documentazione comunale, aveva respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Nelle more del giudizio di merito, i ricorrenti hanno dichiarato di avere demolito la pergotenda e di avere presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 per il gazebo, nonché per la ricognizione delle autorizzazioni relative al manufatto adibito a ripostiglio. All’udienza pubblica hanno dichiarato espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è stata fondata sulle sopravvenienze fattuali — demolizione di una delle opere e presentazione della SCIA in sanatoria per le altre — nonché sulla chiara ed espressa dichiarazione resa dai ricorrenti a verbale circa la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro l’ingiunzione di demolizione. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dai ricorrenti e collegata alle sopravvenienze fattuali intervenute nel corso del giudizio, impone la definizione in rito senza esame del merito.
art. 36-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
È richiamato quale fondamento della SCIA in sanatoria presentata dai ricorrenti per la regolarizzazione del gazebo e per la ricognizione delle autorizzazioni relative al manufatto in legno; il TAR non ne esamina nel merito i presupposti o gli effetti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, sopravvengono fatti idonei a modificare l’utilità concreta conseguibile dalla pronuncia e il ricorrente dichiara in modo chiaro e inequivoco di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore a verbale, se chiara e inequivoca, consente al giudice di definire il giudizio in rito senza pronunciarsi sulla legittimità dell’atto impugnato.
- La presentazione di una domanda di regolarizzazione edilizia e la demolizione dell’opera contestata possono costituire sopravvenienze rilevanti ai fini dell’interesse a ricorrere, quando si accompagnino alla rinuncia sostanziale alla decisione dichiarata in giudizio.
Come è indicizzato
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