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Sentenza

Sentenza del 20/07/2016 n. 14913 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i). L'immobile era concesso in comodato, dal 1976, a un'associazione sportiva priva di finalità lucrative. La società ha sostenuto che la forma di società di capitali e l'iscrizione nel Registro delle imprese non implicassero necessariamente lo svolgimento di attività commerciale e che l'utilizzo non lucrativo dell'immobile da parte dell'associazione fosse sufficiente per l'esenzione. Ha inoltre invocato la tutela dell'affidamento e della buona fede, chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per l'incertezza normativa e per il precedente annullamento in autotutela di analoghi avvisi relativi agli anni 1999 e 2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo, consistente nell'utilizzo dell'immobile da parte di un ente non commerciale, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali. È inoltre necessario l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente possessore o beneficiario dell'esenzione; il comodato a un soggetto giuridicamente distinto non è sufficiente. Nel caso concreto, l'immobile era utilizzato indirettamente dall'associazione sportiva e, inoltre, una parte dei locali risultava destinata a bar e ristorazione, elementi incompatibili con l'esenzione. Sono state quindi confermate l'imposta e le sanzioni, non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa. La cooperativa è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività assistenziali, sociali, sportive o equiparate.

    L'esenzione richiede cumulativamente un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, e un requisito oggettivo, relativo alla destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate svolte senza modalità commerciali. La Corte richiede anche l'utilizzo diretto dell'immobile e non ammette, in linea generale, il semplice utilizzo indiretto mediante comodato a un soggetto distinto.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 87, comma 1, lett. c)

    Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

    La disposizione individua i soggetti non commerciali cui può applicarsi l'esenzione, escludendo le società commerciali e valorizzando la natura effettiva dell'attività esercitata.

  • D.Lgs. n. 446/1997, artt. 52 e 59, comma 1, lett. c)

    Le norme consentono ai comuni di disciplinare, tramite regolamento, le condizioni applicative dell'esenzione ICI, anche richiedendo che l'immobile sia utilizzato e posseduto dall'ente non commerciale beneficiario.

  • Regolamento comunale ICI del Comune di Prato, art. 10, comma 2

    Il regolamento richiedeva che il fabbricato fosse utilizzato direttamente dall'ente non commerciale e che tale ente ne fosse anche proprietario o titolare di altro diritto reale; il comodato non soddisfaceva tali condizioni.

  • L. n. 212/2000, art. 10

    La tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente non ha escluso, nel caso concreto, l'applicazione delle sanzioni, poiché la Corte non ha ravvisato un'incertezza normativa obiettiva.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 8

    La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa è possibile solo quando l'incertezza sia effettiva e oggettiva; tale condizione è stata esclusa dalla Corte.

  • Codice civile, artt. 2195, 2200 e 2511 e seguenti

    L'iscrizione nel Registro delle imprese e la forma societaria non sono state ritenute decisive per riconoscere l'esenzione, poiché prevalgono i requisiti specifici previsti dalla disciplina ICI, inclusi la soggettività dell'ente e l'utilizzo diretto dell'immobile.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale sugli immobili destinati ad attività sociali, assistenziali o sportive non basta dimostrare l'assenza di lucro: devono essere verificati sia la natura del soggetto beneficiario sia le concrete modalità di utilizzo dell'immobile.
  • L'utilizzo indiretto tramite comodato, locazione o altra concessione a un soggetto giuridicamente distinto può impedire l'esenzione quando la legge o il regolamento comunale richiedono l'utilizzo diretto da parte del possessore o dell'ente beneficiario.
  • La presenza di attività commerciali, come bar, ristorazione o servizi svolti con modalità di mercato, può escludere l'esenzione almeno per l'intero immobile, se viene meno il requisito della destinazione esclusiva ad attività agevolate.
  • La forma societaria non è sempre l'unico elemento decisivo, ma una società di capitali incontra particolari limiti quando la norma riserva l'agevolazione a enti diversi dalle società o a enti non commerciali.
  • I regolamenti comunali possono stabilire condizioni applicative più puntuali dell'esenzione, inclusi il possesso qualificato e l'utilizzo diretto; tali condizioni devono essere controllate per l'anno d'imposta interessato.
  • L'annullamento in autotutela di precedenti atti impositivi non crea automaticamente un diritto all'esenzione né impedisce future contestazioni, soprattutto se la disciplina applicabile è stata successivamente chiarita.
  • La disapplicazione delle sanzioni richiede un'incertezza normativa oggettiva e non la sola convinzione soggettiva del contribuente o l'esistenza di precedenti amministrativi favorevoli.

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