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Ordinanza

Ordinanza n. 8385/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 1304/2024 del 05.02.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 7529/2023, notificata tramite PEC in data 12.02.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento di somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 1304/2024, notificata tramite PEC il 12 febbraio 2024 e passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso. Nel fascicolo risultava la notifica del titolo all'Avvocatura Generale dello Stato il 12 febbraio 2024, mentre la prova della notifica presso la sede reale del Ministero, all'indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione, recava la data del 17 dicembre 2025, successiva sia al deposito del ricorso, avvenuto il 30 maggio 2025, sia al momento utile per il decorso del termine dilatorio. La questione riguarda quindi il rispetto della preventiva notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e del successivo termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato che, quando l'ottemperanza mira al pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, il ricorso deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Ai fini di tale termine, la notifica deve essere effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice; la sola notifica presso l'Avvocatura dello Stato non è sufficiente, poiché si tratta di attivare una procedura amministrativa e non giudiziaria. Il Collegio ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio e la prova della notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione nel rispetto del termine dilatorio. È stata fissata una nuova camera di consiglio per il 13 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il ricorso per ottemperanza diretto al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e dal decorso di 120 giorni. La notifica rilevante deve essere effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice.

  • artt. 38 e 73 c.p.a.

    Sono richiamati per consentire alle parti di depositare memorie sulla questione rilevata d'ufficio entro i nuovi termini processuali.

  • art. 11 R.D. 1611/1933

    tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato

    Il TAR richiama l'orientamento secondo cui tale disposizione non rende sufficiente, ai fini dell'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, la notifica del titolo presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di una procedura amministrativa e non giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza finalizzato al pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione, il titolo esecutivo deve essere notificato preventivamente all'Amministrazione debitrice e, dopo tale notifica, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, prima della proposizione del ricorso.
  • Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, la notifica del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice; la sola notifica presso l'Avvocatura dello Stato non è sufficiente.
  • La notifica del titolo presso l'Avvocatura dello Stato non sostituisce quella presso la sede reale dell'Amministrazione quando si intende attivare la procedura amministrativa preliminare al pagamento, poiché l'art. 11 del R.D. 1611/1933 riguarda gli atti giudiziali e non tale adempimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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