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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6302/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza per violazione di legge ritenendo illegittima la determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). Il motivo è che erano contestati due distinti reati ex art. 189 cod. strada, commi 6 e 7 (fuga e omissione di soccorso) e il Tribunale ha applicato la sospensione della patente tenendo conto della sola fattispecie del comma 7, omettendo di cumulare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente) e ha rinviato al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, quando il giudice pronuncia condanna per più violazioni del codice della strada che comportano la sospensione della patente, deve sommare i singoli periodi di sospensione previsti per ogni illecito; inoltre ha precisato che le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nella disponibilità delle parti e non sono assoggettate alla deroga prevista dall'art. 444 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. strada

    Comma 6 (fuga) e comma 7 (omissione di soccorso) sono fattispecie distinte, con diversa oggettività giuridica e diversi elementi soggettivi; se entrambe sono ritenute sussistenti devono essere considerate ciascuna ai fini dell'applicazione e della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente)

  • art. 444 co. 1 c.p.p.

    La disposizione consente alle parti di chiedere al giudice di non applicare o di ridurre le pene accessorie nell'ambito dell'accordo, ma secondo la Corte non si estende alle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie che non sono nella disponibilità delle parti

  • d.lgs. n.150/2022, art.25, comma 1 lett. a), n.1

    Ha introdotto la possibilità prevista dall'art. 444 c.p.p.; la Corte precisa però che tale possibilità non riguarda le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie

  • art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.

    Fa riferimento al vizio di motivazione o alla violazione di legge come motivo di cassazione; la Corte ha qualificato l'omissione nella determinazione della sanzione accessoria come violazione di legge richiedente annullamento limitato

  • art. 81 c.p.

    Norma penalistica sulla cumulo ed eventuale limitazione delle pene principali; la Corte ha osservato che principi tipicamente penalistici come l'art. 81 non si applicano per limitare l'inflizione delle sanzioni amministrative accessorie

  • art. 307 c.p.p.

    Norma concernente restrizioni della libertà personale; la Corte ha rilevato che ragioni volte a evitare restrizioni eccessive della libertà personale non impediscono la cumulazione delle sanzioni amministrative accessorie

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 8

    Regola l'attenuazione delle sanzioni amministrative 'proprie'; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sentenza penale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    es. Sez. 4 n. 12363/2013; Sez. 4 n. 6912/2021; Sez. U. n. 21369/2019

    Precedenti consolidati affermano che, per più violazioni del codice della strada che comportano sospensione della patente, il giudice deve sommare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito; inoltre confermano che le sanzioni amministrative accessorie non sono nella disponibilità delle parti

Massime di principio

  • Quando il giudice condanna per più reati contravvenzionali della strada che prevedono la sospensione della patente, deve cumulare (sommare) i singoli periodi di sospensione previsti per ciascun reato; non si applicano a tale cumulazione limiti derivanti da norme penalistiche sul cumulo delle pene
  • Le sanzioni amministrative accessorie disposte in sentenza penale (es. sospensione della patente) non rientrano nella disponibilità delle parti: un accordo tra le parti non può vincolare il giudice a non applicarle o a ridurne la durata oltre quanto previsto dalla legge
  • Gli errori o le omissioni del giudice nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie sono impugnabili con ricorso per cassazione e, se fondati, comportano annullamento limitato e rinvio per nuovo calcolo
  • È necessario distinguere le fattispecie ex art. 189, comma 6 (fuga) e comma 7 (omissione di soccorso): pur potendo concorrere o essere considerate in un unico conteggio della pena principale, ciascuna conserva rilevanza autonoma ai fini dell'applicazione e della durata delle sanzioni amministrative accessorie
  • In sede di patteggiamento o richiesta delle parti, il giudice deve comunque verificare e applicare obbligatoriamente le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; le parti non possono disporsi su tali sanzioni in modo vincolante per il giudice

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