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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione per IRPEF, IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello dell'amministrazione: aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario di uno dei soci per tardività, ma aveva comunque ritenuto invalido l'atto impositivo per asserita inidoneità probatoria dei documenti allegati all'avviso, in particolare degli elenchi dei dati raccolti dai concessionari delle reti telematiche per apparecchi da gioco. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, apodittica e contraddittoria, in violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione; (2) violazione delle norme in tema di poteri istruttori e presunzioni in materia di accertamento tributario, sostenendo che i dati trasmessi dai concessionari per la gestione delle reti telematiche fossero utilizzabili e dotati di efficacia probatoria presuntiva, anche se provenienti da soggetti privati, ai fini della ricostruzione dei ricavi della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente, e ha invece accolto il secondo motivo. Ha affermato che, in materia di accertamento fiscale, possono essere utilizzati anche elementi acquisiti in forme atipiche o provenienti da soggetti privati, se idonei a fondare un ragionamento presuntivo; il giudice di merito aveva erroneamente escluso in via aprioristica l'utilizzabilità dei dati comunicati dai concessionari delle reti telematiche. Conseguentemente, la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del requisito costituzionale minimo di motivazione della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla motivazione della decisione

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54

    richiamati quali norme processuali del processo tributario e dei contenuti della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per nullità della sentenza

  • art. 51, comma 2, n. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    consente all'amministrazione finanziaria di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento IVA

  • art. 32, comma 1, nn. 4 e 8, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    consente l'acquisizione di dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento delle imposte dirette e il loro utilizzo probatorio

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    richiamato quale base dell'accertamento IVA e dell'utilizzabilità degli elementi acquisiti

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    richiamato quale base dell'accertamento delle imposte dirette fondato su presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva e la valutazione degli indizi

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio e quindi non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; una motivazione sintetica ma comprensibile non integra tale vizio.
  • In materia tributaria, l'accertamento può fondarsi anche su elementi acquisiti in forme atipiche o su documenti provenienti da soggetti privati, purché tali elementi siano valutabili secondo i canoni della prova presuntiva.
  • Gli indizi utilizzabili ai fini della presunzione non devono essere necessariamente plurimi: anche un elemento unico può essere sufficiente se preciso e grave, mentre la sua concreta attendibilità è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • È erroneo escludere in via automatica l'utilizzabilità probatoria di dati comunicati all'amministrazione finanziaria da concessionari o altri soggetti privati, quando tali dati siano rilevanti per ricostruire ricavi o basi imponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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