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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quarta), n. 3389 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3389 del 2025, che aveva accolto il ricorso contro l'esclusione dalla gara per l'affidamento settennale dei servizi di igiene urbana nel Comune di Misterbianco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assessorato appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concorrente era stata esclusa dalla gara indetta dalla SRR Catania area metropolitana per l'affidamento settennale dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di altri servizi di igiene pubblica. In primo grado erano stati impugnati il provvedimento di esclusione e gli articoli 10 e 14 del disciplinare, nella parte in cui fossero interpretati come fondamento dell'esclusione. Il TAR aveva accolto il ricorso. L'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana ha appellato la sentenza chiedendone la parziale riforma, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la controversia riguardava atti della Centrale unica di committenza regionale, struttura servente della stazione appaltante, mentre la legittimazione passiva avrebbe dovuto spettare unicamente alla SRR, quale amministrazione appaltante. Le controparti intimate non si sono costituite; un'impresa ha proposto intervento ad adiuvandum.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio regionale di committenza, subentrato all'UREGA, svolga un ruolo sostanzialmente analogo a quello dell'UREGA e costituisca una struttura intermedia e servente della singola stazione appaltante. La responsabilità ultima degli atti di gara ricade quindi, di regola, sull'amministrazione appaltante, non sulla struttura regionale che svolge funzioni di supporto e gestione delle operazioni di gara. Il TAR avrebbe pertanto dovuto dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Assessorato. Le spese del doppio grado sono state compensate, anche nei confronti della parte interveniente, in ragione della peculiarità della questione processuale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, l.r. 12/2011

    L’Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell’UREGA si intende riferito all'Ufficio Regionale di Committenza (URC).

    La disposizione consente di riferire all'URC la disciplina e il ruolo precedentemente attribuiti all'UREGA.

  • art. 9, comma 7, l.r. 12/2011

    Le sezioni centrale e provinciali dell'U.R.E.G.A., in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni (...) e la decisione su eventuali informative (...).

    La ripartizione delle funzioni conferma il ruolo servente dell'organo regionale rispetto alla stazione appaltante, cui resta imputata la responsabilità ultima degli atti di gara.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell'ambito del rito relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Quando una centrale o struttura regionale di committenza opera quale articolazione servente della stazione appaltante, la responsabilità ultima degli atti della procedura di gara ricade, di regola, sull'amministrazione appaltante, cui spetta l'adozione degli atti definitivi e delle comunicazioni rilevanti.
  • La struttura regionale che svolge funzioni di supporto o conduce le operazioni di gara non è, di regola, legittimata passivamente nel contenzioso promosso contro gli atti di gara, se tali atti sono giuridicamente riferibili alla stazione appaltante.
  • La sostituzione normativa dell'UREGA con l'Ufficio regionale di committenza comporta la continuità del ruolo e dei principi di imputazione già riconosciuti dalla giurisprudenza alla precedente struttura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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