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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23745/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da un decreto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero e poi parzialmente annullato dal tribunale del riesame. Il vincolo riguardava un'area, dispositivi informatici nella disponibilità degli indagati e di società da essi gestite, nonché documentazione, nell'ambito di un'indagine per reati edilizi-ambientali contestati in concorso. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame che aveva annullato il sequestro nella parte relativa ai dispositivi informatici e a un fondo identificato da mappali, deducendo tre motivi: 1) violazione di legge e omessa motivazione sull'ammissibilità del riesame, sostenendo che, essendo i dispositivi stati restituiti dopo copia forense, mancava l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati, e che per una degli indagati non risultava alcun sequestro di dispositivi; 2) violazione di legge e motivazione apparente sulla ritenuta carenza di motivazione del decreto di sequestro e sul preteso difetto di proporzionalità, sostenendo invece che il decreto individuava con precisione l'oggetto della ricerca, i fatti, i documenti, gli interlocutori e il perimetro temporale, sì da rendere legittima l'acquisizione dei dati; 3) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione a chiarimenti asseritamente resi dal pubblico ministero in udienza di riesame ma non verbalizzati. I difensori degli indagati hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, quando i dispositivi informatici siano stati restituiti dopo estrazione di copia forense, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame è ammissibile solo se sia dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati; tale interesse non risultava indicato nell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che il tribunale del riesame aveva valutato in modo frammentario e apodittico il decreto di sequestro, senza confrontarsi con la motivazione complessiva, che appariva invece dettagliata e specifica quanto a fatti, oggetto della ricerca, interlocutori e profili temporali, secondo i requisiti richiesti per il sequestro probatorio. Ha invece ritenuto il terzo motivo assorbito e comunque infondato, perché le integrazioni asseritamente rese in udienza non erano state documentate o verbalizzate. La decisione finale è stata l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 257 c.p.p.

    è richiamato come norma processuale rilevante nel controllo sul sequestro probatorio e sull'impugnazione dell'ordinanza del riesame

  • art. 262 c.p.p.

    è richiamato nel quadro delle norme disciplinanti l'impugnazione e la restituzione dei beni sequestrati

  • art. 324 c.p.p.

    regola il riesame del sequestro e il relativo ricorso, anche quanto ai poteri del tribunale

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    è richiamato in tema di interesse all'impugnazione e ammissibilità del gravame

  • art. 591, commi 1 e 2, c.p.p.

    è richiamato con riferimento alle cause di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    impone l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare reale, pena nullità

  • art. 253 c.p.p.

    individua l'oggetto del sequestro probatorio, cioè corpo del reato e cose pertinenti al reato

  • art. 254 c.p.p.

    è richiamato nel contesto del sequestro di documenti e delle acquisizioni probatorie

  • art. 275 c.p.p.

    è evocato per il canone di proporzionalità dell'azione cautelare/probatoria

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    è richiamato in relazione ai poteri del giudice del riesame e alla disciplina del ricorso

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    è richiamato in relazione alla disciplina dei provvedimenti in sede di riesame e agli adempimenti di verbalizzazione

  • art. 452-bis c.p.

    indicato tra i reati oggetto di provvisoria imputazione, come fatto presupposto del sequestro

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la contestazione in concorso dei reati presupposto

  • art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006

    indicato tra le norme incriminatrici provvisoriamente contestate in materia ambientale/rifiuti

  • art. 259-bis d.lgs. 152/2006

    richiamato tra le imputazioni provvisorie poste a fondamento del sequestro

  • art. 131-bis c.p.

    non è citato espressamente nel testo; non applicabile

  • art. 40963/2017 Sez. U, Andreucci

    "è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati"

    principio utilizzato per affermare la necessità di uno specifico interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati quando il supporto sia già stato restituito

  • Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023

    "l'obbligo di motivazione ... deve essere modulato ... in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito ... alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare"

    la motivazione del sequestro probatorio deve descrivere fatti, pertinenza delle cose e finalità probatoria, non essendo sufficiente il solo richiamo alle norme incriminatrici

  • Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995

    richiamata per il concetto di motivazione meramente apparente, che non consente di ricostruire l'iter logico della decisione

  • Sez. 1, n. 4791 del 18/01/1980

    richiamata per definire il vizio di omessa motivazione quando siano trascurati elementi decisivi o vi sia rottura del nesso logico tra premesse e conclusioni

Massime di principio

  • Nel sequestro probatorio di dispositivi informatici, la restituzione del supporto dopo estrazione forense non rende automaticamente inammissibile il riesame o il ricorso: occorre verificare se il ricorrente deduca un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati.
  • La motivazione del decreto di sequestro probatorio deve essere valutata nel suo complesso e non per frammenti: il giudice del riesame non può limitarsi a isolare la parte finale del provvedimento trascurando la descrizione iniziale dei fatti, dell'oggetto della ricerca e della pertinenza probatoria.
  • Per la legittimità del sequestro probatorio non è sufficiente il mero richiamo alle norme incriminatrici: il decreto deve indicare i fatti oggetto di indagine, la relazione tra bene sequestrato e reato, la finalità probatoria perseguita e, se il vincolo riguarda dati informatici, i criteri di selezione dei dati da acquisire.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter argomentativo seguito dal giudice e non si confronta con gli elementi decisivi del provvedimento impugnato.
  • Se il pubblico ministero allega chiarimenti o precisazioni rese in udienza di riesame, tali integrazioni devono risultare documentalmente o da verbale; una mera attestazione di parte non è sufficiente a provarle in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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