Cassazione Penale, Ordinanza n. 03556/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta e immune da censure la motivazione della sentenza d'appello, che aveva superato la tesi difensiva della detenzione per uso personale sulla base di plurimi indizi convergenti della destinazione della cocaina allo spaccio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, riformando la precedente assoluzione del Tribunale di Trani, lo aveva condannato per il delitto di illecita detenzione continuata di cocaina. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la tesi difensiva sulla legittima provenienza del denaro rinvenuto in casa, in ragione dell'attività lavorativa svolta da lui e dalla compagna, né avrebbe valorizzato il mancato rinvenimento di altra sostanza stupefacente o di materiale per il confezionamento, elementi che il Tribunale aveva invece ritenuto significativi. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che la Corte d'appello aveva invece preso in esame la prospettazione difensiva e l'aveva ritenuta recessiva rispetto a un complesso quadro indiziario costituito dalla flagranza di detenzione di otto involucri di cocaina, da 480 euro in banconote di piccolo taglio, da due telefoni cellulari di cui uno occultato in un borsello nascosto sotto gli indumenti intimi e destinatario di numerose chiamate durante il fermo, dalla presenza dell'imputato in piena notte in una zona nota per lo spaccio e dal rinvenimento in casa di ulteriori somme di denaro contante.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
È stato richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, implicitamente ribadendo che la motivazione d'appello era congrua nella valutazione complessiva degli elementi indiziari.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario già esaminato in appello, se la decisione impugnata mostra di avere considerato anche la tesi difensiva e di averla motivatamente disattesa.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di cocaina a fini di spaccio, possono assumere rilievo convergente, oltre alla sostanza detenuta, il denaro contante in banconote di piccolo taglio, la disponibilità di più telefoni cellulari, le modalità di occultamento degli strumenti di contatto, la presenza dell'imputato in un contesto territoriale notoriamente connotato da attività di spaccio e il rinvenimento di ulteriore contante nell'abitazione.
- La mancanza di ulteriore sostanza stupefacente o di materiale per il confezionamento non è di per sé decisiva quando il giudice di merito valorizzi un quadro indiziario complessivo ritenuto idoneo a escludere la destinazione a uso personale.
- La diversa ricostruzione difensiva sulla lecita provenienza del denaro o sull'uso personale della sostanza può essere legittimamente ritenuta recessiva se il giudice di merito spiega in modo logico perché gli indizi raccolti depongano in senso contrario.
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