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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13581/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 10/11/2023 che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di rapina impropria in concorso. Il difensore denunciava vizio di motivazione per illogicita', contraddittorieta' e formule vuote, contestando l'enfasi su elementi quali l'origine etnica e la condizione di indigenza e sostenendo che non sussisteva attualita' e concretezza del pericolo di reiterazione, né adeguata selezione della misura, considerando la giovane eta', l'incensuratezza e la modalita' episodica del fatto; inoltre il difensore segnalava una istanza di definizione del processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale della cautela sulla sussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete (lett. c) art. 274 c.p.p.) e sull'adeguatezza del presidio detentivo domiciliare, avendo valorizzato le modalita' del fatto e indizi che indicano una propensione non occasionale alla condotta delittuosa. Successivi atti hanno evidenziato comportamenti inottemperanti del ricorrente, con sostituzione della misura domiciliare con la custodia in carcere ai sensi degli artt. 276 comma 1-ter e 299 c.p.p. La prospettiva di definizione con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) non era stata ancora vagliata dal GIP e non impediva il mantenimento della misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e intimazione all'istituto di detenzione di comunicare il provvedimento ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per riesame; il ricorso e' stato esperito ai sensi di tale articolo

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))

    Richieste le esigenze cautelari di prevenzione speciale caratterizzate da attualita' e concretezza; il Tribunale ha ritenuto che le modalita' del fatto e le condizioni personali (anche di indigenza) integrino tali esigenze

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Prevede la definizione del processo con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la mera esistenza di un'istanza ai sensi di art. 444 non ostava alla permanenza della misura cautelare fintanto che non fosse stata vagliata dal GIP

  • art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione della misura cautelare in presenza di violazioni o inadeguatezza; nel caso la misura domiciliare e' stata sostituita con la custodia in carcere per condotte non conformi alle prescrizioni

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle misure cautelari e alle modalita' di esecuzione delle stesse; citata in relazione alla sostituzione della misura

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso; applicata nel provvedimento

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento; il giudice ha disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti

Massime di principio

  • La conferma o applicazione di una misura cautelare puo' essere fondata su una valutazione complessiva delle modalita' del fatto e delle condizioni personali (anche di indigenza), quando tali elementi suggeriscano attitudine non occasionale al reato e quindi rischio concreto e attuale di reiterazione
  • La giovane eta' e l'incensuratezza sono elementi attenuanti ma non automatici idonei a escludere esigenze cautelari se sussistono gravi indizi e fatti indicativi di pericolosita' attuale
  • Gli organi di riesame non sono obbligati a formulare motivazioni radicalmente differenti da quelle del GIP se la motivazione originaria e' adeguata e la Corte integra la valutazione con elementi concreti che giustifichino l'attualita' delle esigenze cautelari
  • La mera presentazione di una istanza di definizione del processo (patteggiamento) non impedisce l'applicazione o il mantenimento di una misura cautelare fino a quando tale istanza non sia effettivamente esaminata e accolta dall'autorita' giudicante
  • Il mancato rispetto delle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare puo' comportare l'aggravamento della misura e la sostituzione con la custodia in carcere
  • Il rigetto del ricorso comporta, di regola, l'addebito delle spese processuali al ricorrente

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