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Ordinanza

Ordinanza n. 1950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso di primo grado contro un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 709/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato. La controversia concerneva comunque una decisione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, adottata alla luce di un grave quadro indiziario emerso dall'attività istruttoria e degli esiti di un procedimento penale.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la decisione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza non apparisse illogica o irrazionale, considerato il grave quadro indiziario risultante dall'istruttoria e gli esiti del procedimento penale acquisiti agli atti. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, all'esame sommario, il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza risulti sorretto da un grave quadro indiziario emerso dall'istruttoria e dagli esiti di un procedimento penale, senza evidenti profili di illogicità o irrazionalità.
  • Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse individuale del destinatario del provvedimento di pubblica sicurezza e l'interesse collettivo alla sicurezza, quest'ultimo può prevalere quando la valutazione amministrativa discrezionale risulti adeguatamente sostenuta dagli elementi istruttori disponibili.
  • Il sindacato cautelare sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica sommaria dell'assenza di illogicità e irrazionalità manifeste.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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