Ordinanza n. 1950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso di primo grado contro un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 709/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato. La controversia concerneva comunque una decisione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, adottata alla luce di un grave quadro indiziario emerso dall'attività istruttoria e degli esiti di un procedimento penale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la decisione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza non apparisse illogica o irrazionale, considerato il grave quadro indiziario risultante dall'istruttoria e gli esiti del procedimento penale acquisiti agli atti. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, all'esame sommario, il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza risulti sorretto da un grave quadro indiziario emerso dall'istruttoria e dagli esiti di un procedimento penale, senza evidenti profili di illogicità o irrazionalità.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse individuale del destinatario del provvedimento di pubblica sicurezza e l'interesse collettivo alla sicurezza, quest'ultimo può prevalere quando la valutazione amministrativa discrezionale risulti adeguatamente sostenuta dagli elementi istruttori disponibili.
- Il sindacato cautelare sulle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica sommaria dell'assenza di illogicità e irrazionalità manifeste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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