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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202502776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale ordinario, notificata all'Amministrazione e rimasta ineseguita. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa; ha documentato soltanto il pagamento delle spese legali relative al giudizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini e limiti indicati in motivazione, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza presupposta. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e relativa decorrenza devono essere verificati secondo il titolo e la legge. Ha escluso la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva in ragione dell'esiguità del debito. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia dopo il termine assegnato, un commissario ad acta, il quale dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione entro i successivi centoventi giorni, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    manifestamente iniquo; altre ragioni ostative

    La penalità di mora può essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; il TAR ha ravvisato tali condizioni nell'eccessiva afflittività della penalità rispetto all'esiguità del debito.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi prodotti dal creditore vincolino definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento dell'Amministrazione e ordinare le attività necessarie a soddisfare il diritto riconosciuto dal titolo, senza procedere a una nuova costituzione o quantificazione sostanziale del credito al di fuori dei limiti risultanti dal giudicato e dalla legge.
  • L'importo indicato dal creditore in sede di ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e relativa decorrenza devono essere determinati sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e dei parametri legali applicabili.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le pubbliche amministrazioni dalla notificazione del titolo esecutivo di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un ulteriore termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente pubblico la cui attività commissariale rientri nei compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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