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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo a) della determinazione dirigenziale n. 401 del registro generale del 25/02/2026, comunicata con nota della SUA della Provincia di Frosinone del 4 marzo 2026, con la quale il Comune di Terracina ha aggiudicato alla società Super Eco S.r.l. la gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti sul territorio Comunale e servizi connessi” (CIG B2A7768FE7); b) di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti gli atti e verbali della commissione giudicatrice inclusi i verbali di valutazione dell’anomalia dell’offerta della Super Eco S.r.l. ed il verbale del 6 novembre 2025, con il quale il RUP del Comune di Terracina ha accolto i giustificativi dell’anomalia dell’offerta presentati dalla aggiudicataria, concludendo per la congruità dell’offerta medesima; il susseguente verbale della SUA del 12 novembre 2025 con il quale la S.U.A. ha preso atto dei risultati della verifica di anomalia e ha formulato la proposta di aggiudicazione alla Super Eco S.r.l.; la nota del 19/12/2025 assunta al protocollo del Comune al n. 0093822 del 19/12/2025, con la quale la S.U.A. ha comunicato l’esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 94 del D. Lgs. 36/2023 e dei requisiti di idoneità professionale, e tecnici professionali di cui all’art. 100 (Requisiti di ordine speciale); c) ove e per quanto occorra, del disciplinare di gara nella parte in cui (par. 4.2, lett. d) sembrerebbe consentire la produzione del PEF in seguito a soccorso istruttorio; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora già stipulato o in corso di stipulazione, e per l’accertamento del diritto del RTI costituendo De Vizia – Urbaser a conseguire l’aggiudicazione della commessa, subentrando nell’esecuzione della stessa. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Super Eco S.r.l. il 30 aprile 2026, per l’annullamento - in parte qua, del verbale della seduta del 24.3.25 in cui sono state aperte le buste economiche, nella parte in cui la Stazione appaltante non ha escluso la De Vizia Transfer S.p.a. dalla procedura di gara; - ove occorra, del provvedimento di aggiudicazione nella parte in cui la Stazione appaltante non ha escluso la De Vizia Transfer S.p.a. dalla procedura di gara; - di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o conseguenziali.

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di raccolta RSU, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti e servizi connessi, nonché gli atti della verifica di anomalia e gli ulteriori atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata deducendo: l'inidoneità del contratto di avvalimento utilizzato per dimostrare il requisito di capacità tecnica e professionale relativo a servizi di raccolta differenziata domiciliare e tariffazione puntuale; l'inidoneità delle certificazioni di qualità prodotte per ottenere la riduzione della garanzia provvisoria; l'inadeguatezza e la modifica illegittima del Piano Economico-Finanziario mediante soccorso istruttorio; l'illegittimità della verifica di anomalia, in particolare per il ribasso di circa il 16% sui costi della manodopera e per l'insufficienza delle giustificazioni; la violazione delle caratteristiche minime del servizio quanto al dimensionamento del personale, alle ore lavorate, ai livelli contrattuali e ai costi della manodopera; la violazione delle prescrizioni relative alla raccolta porta a porta, alle fasce orarie e alle frequenze minime; l'omessa comprova della disponibilità dei mezzi necessari. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l'offerta della ricorrente fosse inattendibile e in perdita, poiché il relativo PEF avrebbe sovrastimato i ricavi derivanti dal fattore di sharing.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, rilevando che l'eventuale infondatezza dello stesso rendeva improcedibile quello incidentale. Tutti i motivi principali sono stati respinti. Quanto all'avvalimento, il disciplinare richiedeva lo svolgimento di almeno un servizio nel triennio indicato, non la continuità dell'attività per l'intero triennio; la certificazione dell'ARO competente attestava inoltre la rilevazione dei dati per la tariffazione puntuale. Il contratto di avvalimento individuava sufficientemente il requisito, le funzioni e le risorse messe a disposizione, senza necessità di una rigida quantificazione numerica dei mezzi e del personale. Le eventuali carenze della garanzia provvisoria sono state ritenute sanabili mediante soccorso istruttorio e, comunque, la certificazione riferita all'unità produttiva destinata all'esecuzione del servizio non avrebbe giustificato l'esclusione. Il motivo relativo al PEF è stato respinto perché la lex specialis non imponeva una struttura tassativa del documento, la censura era generica e la variazione contestata costituiva una mera correzione di errore materiale, senza modifica dell'importo dell'offerta economica. La verifica di anomalia è stata ritenuta adeguata: il RUP e la Commissione avevano svolto più approfondimenti e avevano valutato il dimensionamento del personale e gli altri elementi dell'offerta; il ribasso sui costi della manodopera risultava giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023. Le stime del progetto a base di gara sul numero di dipendenti e sui costi non erano vincolanti, sicché l'organizzazione proposta non costituiva un'offerta peggiorativa. Analogamente, la lex specialis non imponeva il sistema porta a porta come modalità esclusiva né prescriveva in modo vincolante le fasce orarie e le frequenze contestate; la soluzione per il centro storico era stata motivatamente ritenuta migliorativa. Infine, la disponibilità dei mezzi era stata dichiarata con indicazione dei relativi dati e titoli, mentre la verifica presso l'Albo nazionale Gestori Ambientali riguardava un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Il ricorso principale è stato quindi respinto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle tre parti vittoriose.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del rito speciale in materia di procedure di affidamento.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato d’appalto, l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti come integrati e/o migliorati in sede di offerta tecnica.

    Il comma 14 consente il ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante quando l'operatore dimostri che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

  • art. 89 d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento al contratto di avvalimento e alla messa a disposizione del requisito di capacità tecnica e professionale.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento alla verifica dei requisiti di carattere generale dell'aggiudicataria.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento ai limiti del soccorso istruttorio e alla dedotta modifica dell'offerta economica.

  • art. 106 d.lgs. 36/2023

    Richiamato con riferimento alla garanzia provvisoria e alla riduzione dell'importo garantito.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica di anomalia deve essere svolta mediante un'istruttoria effettiva e può concludersi positivamente quando i chiarimenti e le giustificazioni dimostrino la sostenibilità complessiva dell'offerta.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie possono illustrare e sviluppare le censure ritualmente dedotte, ma non modificarle introducendo motivi nuovi.

Massime di principio

  • Il requisito di capacità tecnica previsto dalla lex specialis come svolgimento di almeno un servizio nel triennio non richiede, salvo diversa previsione espressa, che l'attività sia stata esercitata continuativamente per l'intero triennio.
  • Il contratto di avvalimento è sufficientemente determinato quando consente di individuare il requisito messo a disposizione, le funzioni dell'impresa ausiliaria e i parametri cui rapportare le risorse trasferite; non è necessaria una rigida quantificazione numerica di ogni mezzo o unità di personale.
  • Le carenze della garanzia provvisoria sono sanabili mediante soccorso istruttorio e non determinano automaticamente l'esclusione dalla gara; inoltre, la certificazione di qualità riferita all'unità organizzativa destinata all'esecuzione del servizio può essere idonea quando la lex specialis non richieda una certificazione estesa all'intera organizzazione aziendale.
  • La correzione di un errore materiale contenuto nel PEF non costituisce modifica dell'offerta economica quando non altera l'importo dell'offerta né gli elementi essenziali della proposta, ma si limita a riallineare dati già coerentemente riportati nel documento.
  • Il ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante è ammissibile quando l'operatore dimostri che deriva da una più efficiente organizzazione aziendale; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante, salvo che quest'ultima sia affetta da errori manifesti, illogicità o carenze istruttorie.
  • Le stime contenute nel progetto a base di gara sul dimensionamento del personale, sulle ore lavorate, sui costi e sulle modalità organizzative non sono vincolanti quando la lex specialis lasci agli operatori libertà organizzativa, purché siano rispettati i livelli minimi effettivamente prescritti e sia garantita la corretta esecuzione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAvvalimentoAnomalia dell'offertaSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereSoccorso istruttorio

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