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Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 21.10.2019, protocollo GP 340323/2019, a firma del Responsabile del Procedimento del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze, trasmesso via PEC in data 22.10.2019; nonché della "scheda tecnica di proposta di provvedimento di demolizione" del 24.09.2019. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Gabbrielli Paolo in data 26 giugno 2020: dell'ordinanza n. 3068/2019 del 24.02.2020, notificata per PEC in data 25.2.2020, con la quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Firenze ha ordinato la demolizione di alcune opere edilizie. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gabbrielli Paolo in data 29 gennaio 2026: annullamento in parte qua della concessione edilizia in sanatoria n. 532/2020, del 4.3.2020, rilasciata dal Comune di Firenze.

Giustizia amministrativa202000034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento di demolizione e conferma del diniego di condono; successiva ordinanza di demolizione; concessione edilizia in sanatoria relativa ad altre opere dell'immobile, nella parte concernente l'utilizzabilità abitativa del piano terzo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la nota comunale del 21 ottobre 2019, qualificata come comunicazione di avvio del procedimento di demolizione, nonché la scheda tecnica di proposta di demolizione. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione, l'illogicità manifesta, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, contestando anche la superficie dell'abuso. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 3068/2019, deducendo l'illegittimità derivata degli atti precedenti, la mancata instaurazione del contraddittorio quale nuovo proprietario e, quanto al merito, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l'illogicità, la contraddittorietà e la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che dalla superficie da demolire avrebbe dovuto essere scomputata quella di un preesistente torrino scale. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato in parte la concessione edilizia in sanatoria rilasciata alla proprietaria originaria per opere al piano terzo, contestando, per invalidità derivata, le censure già proposte e deducendo autonomamente la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, nonché illogicità, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in relazione alla preclusione dell'uso abitativo permanente del piano terzo determinata dall'assenza dei necessari servizi e dalla collocazione della cucina al piano quarto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per difetto originario di interesse. La comunicazione di avvio del procedimento di demolizione è un atto endoprocedimentale privo di statuizioni provvedimentali e, di regola, non è autonomamente impugnabile, poiché la lesione è imputabile all'atto conclusivo. Anche la conferma del diniego di condono del 1995 è stata qualificata come atto meramente confermativo, essendosi limitata a prendere atto della perenzione del precedente ricorso senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi; l'effetto lesivo restava riconducibile al diniego originario, ormai inoppugnabile. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. I motivi relativi alla mancata partecipazione sono infondati perché il Comune aveva comunque comunicato l'avvio del procedimento e, in ogni caso, l'ordinanza di demolizione di abusi edilizi è atto vincolato e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio. È stata respinta anche la censura sulla superficie, poiché l'abuso consisteva nella radicale trasformazione dell'originaria terrazza in locali abitativi e doveva quindi essere integralmente demolito, senza scomputare la superficie dell'asserito torrino preesistente. Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Le censure riproposte sono infondate; non era dovuto il preavviso di rigetto, poiché la concessione in sanatoria è un provvedimento ampliativo. È stata inoltre ritenuta legittima la limitazione dell'uso abitativo permanente del piano terzo, in ragione dell'attuale inesistenza dei necessari servizi, ferma la possibilità di rivalutare tale destinazione qualora venga realizzata una cucina al piano terzo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre oneri di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31 l. n. 47/1985

    Norma posta a fondamento dell'originaria istanza di condono edilizio relativa alla trasformazione della terrazza in locali abitativi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non era dovuto né rispetto alla comunicazione di avvio e all'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio, atto vincolato, né rispetto alla concessione edilizia in sanatoria, qualificata come provvedimento ampliativo.

  • artt. 7 e ss. l. n. 241/1990

    Le censure partecipative sono state respinte poiché il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento e, comunque, l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede previamente tale comunicazione.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La repressione dell'abuso impone la demolizione delle opere abusive; nel caso concreto, la radicale trasformazione della terrazza in locali abitativi comportava la demolizione integrale della superficie abusiva.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto atto endoprocedimentale privo di statuizioni provvedimentali, non è autonomamente impugnabile, salvo che si tratti eccezionalmente di un atto vincolato idoneo a conformare in modo netto la determinazione conclusiva e immediatamente lesivo.
  • Un atto successivo è meramente confermativo e non riapre i termini per l'impugnazione quando l'amministrazione si limita a richiamare o prendere atto di un precedente provvedimento, senza svolgere una nuova istruttoria né operare una nuova ponderazione degli interessi; l'interesse all'impugnazione resta riferito all'atto originario.
  • L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, quale atto vincolato di repressione dell'abuso, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
  • Quando l'abuso edilizio consiste nella radicale trasformazione di una terrazza in locali abitativi, la demolizione può riguardare integralmente la superficie trasformata, senza scomputare la superficie di un manufatto preesistente se tale manufatto è stato assorbito nella complessiva trasformazione abusiva.
  • Il preavviso di rigetto non è necessario per il rilascio di un provvedimento ampliativo quale la concessione edilizia in sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazione

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