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Sentenza

Sentenza del 15/04/2019 n. 838 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta comunale sulla pubblicità - murales - modello AIDA - messaggio pubblicitario - opera d'arte - è tale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza esclude il presupposto dell'imposta quando il murales conserva prevalente natura di opera d'arte e non presenta elementi distintivi idonei a trasformarlo in uno strumento pubblicitario. In assenza di un messaggio pubblicitario caratterizzato secondo i criteri indicati, l'opera non è assoggettabile all'imposta comunale sulla pubblicità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a un'opera realizzata sotto forma di murales. Il punto decisivo è stabilire se il murales abbia natura prevalentemente artistica oppure costituisca un messaggio pubblicitario soggetto a imposizione. La natura pubblicitaria non può essere desunta dalla sola presenza di immagini o riferimenti a un'attività economica: occorrono elementi di precisa caratterizzazione distintiva e la riconoscibilità di un messaggio diretto a suscitare attenzione, interesse, desiderio e azione, secondo il modello di marketing AIDA.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    L'imposta presuppone l'esistenza di un mezzo o messaggio avente effettiva funzione pubblicitaria; non è sufficiente che l'opera sia visibile al pubblico o contenga riferimenti meramente descrittivi.

  • Modello di marketing AIDA

    Il modello individua nel messaggio pubblicitario la capacità di attirare attenzione, suscitare interesse, generare desiderio e orientare all'azione. L'assenza di tali elementi depone per la natura artistica e non pubblicitaria del murales.

Massime di principio

  • Un murales visibile in luogo pubblico non è automaticamente soggetto all'imposta sulla pubblicità: occorre verificare la sua concreta funzione comunicativa.
  • La prevalenza della funzione artistica esclude l'imposizione quando mancano loghi, marchi, slogan, indicazioni commerciali o altri elementi di precisa caratterizzazione distintiva.
  • La valutazione deve essere sostanziale e non basata soltanto sulla presenza di immagini riconducibili, anche indirettamente, a un'impresa o a un'attività economica.
  • Per qualificare l'opera come pubblicitaria è rilevante accertare se essa sia idonea a promuovere un prodotto, un servizio o un'attività, inducendo il pubblico a un comportamento economico secondo la logica attenzione-interesse-desiderio-azione.
  • In caso di dubbio, devono essere esaminati il contenuto complessivo dell'opera, il contesto, la presenza di elementi identificativi e la concreta finalità perseguita, distinguendo la celebrazione o espressione artistica dalla promozione commerciale.

Testo integrale

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