Circolare numero 54 del 30-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per l’applicazione del nuovo testo di convenzione tra INPS e FAP-ACLI, sottoscritto il 18 dicembre 2009 e approvato con determinazione n. 224 del 25 novembre 2009. Vengono chiariti i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio. Sono inoltre richiamate le istruzioni contabili già contenute nella circolare n. 28 del 2003.
Convenzione INPS-FAP-ACLI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni e istruzioni operative/contabili
Convenzione INPS-FAP-ACLI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra l’applicazione del nuovo testo di convenzione tra INPS e FAP-ACLI, sottoscritto il 18 dicembre 2009 e approvato con determinazione n. 224 del 25 novembre 2009. L’obiettivo è disciplinare la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni pensionistiche, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti alla Federazione, con indicazioni operative, finanziarie e contabili.
Ambito soggettivo di applicazione
Possono utilizzare il servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare ribadisce espressamente che la disciplina non si applica ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché l’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, si riferisce esclusivamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo sindacale e delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il testo deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale della FAP-ACLI, che appone anche il timbro della Federazione.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Federazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS competenti, a cura della sede locale o degli uffici centrali della FAP-ACLI.
Decorrenza delle deleghe, rinnovo e revoca
Per le deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, la decorrenza è fissata al primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione presso la struttura territoriale INPS competente. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione.
La convenzione precisa che le deleghe si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo revoca. Anche la revoca, se comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, è acquisita dalla struttura periferica e diviene efficace dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione o di ricezione, secondo le modalità indicate.
Pluralità di deleghe e criteri di prevalenza
Qualora un pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di più organizzazioni sindacali diverse, vale ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta agli uffici INPS. Una delega successiva può produrre effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. La circolare esclude espressamente che il rilascio di una nuova delega equivalga a revoca implicita della precedente.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il minimo e non eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta segue le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega e la trattenuta viene operata all’atto del pagamento delle rate.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari tra INPS e FAP-ACLI, demandando gli adempimenti al livello centrale.
L’INPS versa alla Federazione acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. In una fase transitoria, fino all’elaborazione dei dati necessari e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti sono determinati provvisoriamente in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra acconti provvisori e definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto utile.
La valuta degli acconti è fissata al giorno 7 del mese, o al primo giorno bancabile successivo. Inoltre, per le nuove liquidazioni, la Federazione riceve con cadenza quadrimestrale un acconto calcolato riducendo dell’1%? No: la convenzione prevede una riduzione del 3% dell’importo delle trattenute da effettuare sulle pensioni dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli fra acconti e trattenute effettive avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi né altri oneri; se l’INPS ha già rilevato almeno il 97% delle pensioni in pagamento, può procedere a un conguaglio anticipato sulla base di tali rilevazioni, con successiva rideterminazione.
Spese del servizio e costi applicabili
La FAP-ACLI si impegna a rimborsare all’Istituto le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. La circolare richiama i costi fissati dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, distinguendo tra:
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: € 0,03;
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: € 0,35;
- nuova delega su pensione esistente: € 1,90;
- revoca delega: € 1,90;
- variazione delega: € 2,11;
- gestione delega: € 0,02.
La Federazione accetta inoltre ogni futura variazione dei costi del servizio e tutte le clausole della convenzione relative ai rapporti finanziari.
Responsabilità, rapporti locali e banca dati
L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. Per tale ragione la FAP-ACLI esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e si obbliga a ristorarlo di eventuali effetti negativi conseguenti a controversie sulla validità o regolarità delle deleghe.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche della Federazione sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza; le problematiche non risolte localmente devono essere sottoposte alla Direzione Generale e alla struttura nazionale della FAP-ACLI.
La convenzione prevede inoltre una banca dati delle deleghe sindacali consultabile da ciascuna organizzazione convenzionata per la sola parte di propria competenza, nel rispetto delle modalità autorizzate dall’INPS e delle norme di sicurezza e privacy.
Durata della convenzione e istruzioni contabili
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale da parte della FAP-ACLI deve pervenire all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Sul piano contabile, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 28 del 10 febbraio 2003 per la rilevazione dei contributi associativi e la definizione dei rapporti finanziari con la Federazione.
Punti principali
Nuova convenzione e finalità
L’INPS comunica l’adozione di un nuovo testo di convenzione con la FAP-ACLI, sottoscritto il 18 dicembre 2009 e approvato con determinazione n. 224 del 25 novembre 2009. La convenzione disciplina la riscossione, tramite trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti alla Federazione.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale FAP-ACLI; i nominativi dei soggetti abilitati della Federazione devono essere comunicati per iscritto alle sedi periferiche INPS.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe presentate da chi è già pensionato e le revoche producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo presso la struttura INPS competente. Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, decorre dalla data di decorrenza della pensione. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca.
Pluralità di deleghe e revoca
In caso di deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. Il semplice rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari tra INPS e FAP-ACLI sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale. L’INPS versa alla Federazione acconti mensili e acconti quadrimestrali sulle nuove liquidazioni; i conguagli sono effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o oneri.
Esclusione di responsabilità e rapporti locali
La FAP-ACLI esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e sindacato, anche in caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, impegnandosi a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi. A livello locale i rapporti sono curati dal Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte sono rinviate al livello centrale.
Costi del servizio e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è A5. Sono confermati i costi del servizio previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 per le diverse operazioni sulle deleghe e sulle pensioni. Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e la definizione dei rapporti finanziari si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 28 del 10 febbraio 2003.
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