Circolare numero 51 del 30-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa della nuova convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2010 tra INPS e ACLI TERRA per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Sono disciplinati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, gli obblighi dei datori di lavoro nei pagamenti diretti, i flussi di versamento e gli elenchi nominativi, oltre ai costi del servizio e alla durata triennale della convenzione.
Convenzione INPS-ACLI TERRA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-ACLI TERRA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della nuova convenzione sottoscritta il 14 gennaio 2010 tra INPS e ACLI TERRA, in sostituzione delle istruzioni già richiamate dalla circolare n. 36 del 18 febbraio 2004. L’accordo consente la riscossione dei contributi associativi degli iscritti mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, secondo le regole dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ambito di applicazione
La trattenuta può essere operata sui trattamenti previdenziali e assistenziali espressamente indicati nella convenzione, ossia:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il beneficiario della trattenuta deve risultare iscritto ad ACLI TERRA, identificata dal codice 1401. La circolare specifica inoltre che il contributo associativo può essere versato solo mediante trattenuta sulla prestazione e secondo le percentuali comunicate dall’Associazione.
Modalità di adesione e delega
Il versamento del contributo associativo è subordinato al rilascio di una delega personale. La delega è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione e deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- munita del timbro dell’organizzazione;
- munita della firma del legale rappresentante dell’organizzazione.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda abbia efficacia per periodi superiori all’anno, è consentito revocare la delega o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la modifica si riferisce.
Pagamenti diretti dell’integrazione salariale
Nei casi in cui l’integrazione salariale sia pagata direttamente dall’INPS, il datore di lavoro assume un ruolo essenziale nella gestione della delega. Deve infatti comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la documentazione ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
La convenzione precisa che, nei pagamenti diretti, la delega è priva di efficacia se i dati del lavoratore non vengono comunicati dal datore di lavoro insieme agli elenchi dei beneficiari aventi diritto alla prestazione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, le somme già trattenute a titolo di contributo associativo devono essere restituite all’interessato.
Misura del contributo associativo
ACLI TERRA ha comunicato le percentuali di trattenuta da applicare sulle diverse prestazioni:
- 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 4% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 4% sui restanti trattamenti, comprendendo CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
La misura percentuale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega ed essere uguale per tutti gli iscritti dell’organizzazione.
Versamenti, elenchi nominativi e rimborsi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare ad ACLI TERRA gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il versamento deve avvenire a mezzo bonifico su un conto corrente bancario che sarà comunicato dall’Associazione con il relativo codice IBAN.
Contestualmente ai versamenti, le strutture INPS devono mettere a disposizione dell’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state operate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto. Per le prestazioni in formato cartaceo, gli elenchi seguono specifici criteri di ordinamento:
- ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale;
- ordine alfabetico per comune per i sussidi per lavori socialmente utili;
- ordine di Centro per l’impiego per indennità di mobilità e disoccupazione.
Qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, ACLI TERRA deve rimborsare le somme all’INPS a semplice richiesta dell’Istituto.
Costi del servizio
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, fissato in € 0,54 per singola delega. La convenzione richiama che tale importo comprende il rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e la relativa IVA, che vengono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.
L’eventuale variazione annuale dei costi deve essere comunicata con raccomandata A/R; a seguito della comunicazione, ACLI TERRA può recedere entro 60 giorni.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 14 gennaio 2010. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
È comunque prevista la possibilità di disdetta per giusta causa da parte di ciascuna delle parti, con preavviso di almeno sei mesi.
Responsabilità, controversie e disciplina finale
La convenzione attribuisce il rapporto associativo esclusivamente tra l’associato e ACLI TERRA. L’INPS è esonerato da responsabilità per le conseguenze derivanti dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti interni tra associati e organizzazione.
In caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega, qualora l’organizzazione risulti definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’organizzazione deve inoltre rimborsare, su presentazione di nota specifica, le spese sostenute in relazione a eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Le questioni non risolte a livello locale devono essere esaminate tra la Direzione generale INPS e la struttura nazionale dell’organizzazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Punti principali
Nuova convenzione e finalità
La circolare dà attuazione al nuovo testo di convenzione sottoscritto il 14 gennaio 2010 e approvato con determinazione n. 179 del 9 ottobre 2009. La convenzione consente all’INPS di riscuotere, mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee, i contributi associativi dovuti dagli iscritti ad ACLI TERRA, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Prestazioni interessate e soggetti beneficiari
Possono aderire alla trattenuta i soggetti che percepiscono indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La trattenuta avviene solo per le prestazioni indicate e in favore di ACLI TERRA, identificata dal codice 1401.
Delega, validità e revoca
La trattenuta richiede una delega personale inserita nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita di timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con efficacia superiore a un anno, la revoca o una nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Pagamenti diretti delle integrazioni salariali
Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991. Se la delega non viene comunicata secondo tali modalità, essa è priva di effetti.
Misura dei contributi associativi
ACLI TERRA ha indicato le percentuali di trattenuta da applicare: 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 4% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 4% sui restanti trattamenti, includendo CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e rimborsi
Le strutture territoriali INPS versano ad ACLI TERRA le somme trattenute entro il mese successivo al pagamento della prestazione, al netto delle spese di servizio e dell’IVA, e inviano elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. In caso di trattenute non dovute, ACLI TERRA deve rimborsare le somme, se non recuperabili, su richiesta dell’INPS.
Costi del servizio e durata della convenzione
Il costo del servizio è fissato in € 0,54 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R e consente ad ACLI TERRA di recedere entro 60 giorni. La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione; il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi.
Profili di responsabilità e controversie
L’INPS è esonerato da responsabilità per le vicende derivanti dall’applicazione della convenzione e dai rapporti tra associati e organizzazione. ACLI TERRA si impegna a rimborsare all’interessato le ritenute in caso di contestazioni sulla validità o regolarità della delega e a sostenere le spese di eventuali controversie giudiziarie. Le questioni non risolte in sede locale sono demandate al livello centrale INPS-organizzazione, mentre per le controversie è competente il Foro di Roma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 47 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 48 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 49 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 50 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 52 del 30-03-2010
- Circolare · 30 mar 2010Circolare numero 53 del 30-03-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →