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Circolare

Circolare numero 52 del 30-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore di un nuovo testo di convenzione, sottoscritto il 18 gennaio 2010, che sostituisce l’accordo precedente del 2006. La convenzione consente ai beneficiari di prestazioni temporanee INPS di versare contributi associativi all’ANPA tramite trattenuta sulla prestazione, previa delega personale. Sono indicati i requisiti formali della delega, le percentuali di contribuzione per le diverse prestazioni, le modalità di comunicazione e versamento, il costo del servizio a carico dell’ANPA, la durata triennale dell’accordo e le regole di rinnovo e recesso.

Convenzione INPS-ANPA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-ANPA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra il nuovo testo di convenzione sottoscritto il 18 gennaio 2010 tra INPS e ANPA, che sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 22/2006. La disciplina riguarda la riscossione dei contributi associativi dell’ANPA mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, con specifiche indicazioni operative, contabili e contrattuali.

Ambito di applicazione

La convenzione si applica ai soggetti aventi titolo a:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Tali lavoratori possono versare i contributi associativi all’ANPA tramite trattenuta sulla prestazione previdenziale. La circolare precisa che il servizio di esazione non interferisce con le attività istituzionali dell’INPS.

Delega di trattenuta: forma e validità

Il versamento del contributo associativo presuppone il rilascio di una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal lavoratore;
  • munita del timbro dell’organizzazione;
  • munita della firma del legale rappresentante dell’organizzazione.

Nel testo della delega l’organizzazione è identificata con l’apposito codice assegnato dall’INPS. La convenzione stabilisce che la delega priva di uno degli elementi richiesti è inefficace. In particolare, è inefficace anche la delega non inserita nel modello di domanda oppure, pur essendovi inserita, priva di sottoscrizione del lavoratore o del timbro/firma dell’organizzazione.

Pagamenti diretti dell’integrazione salariale

Nei casi in cui l’INPS effettui il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve:

  • comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori;
  • trasmettere tali dati contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto alla prestazione;
  • conservare la documentazione ai fini di eventuali verifiche dell’INPS.

Se i dati del lavoratore non vengono comunicati contestualmente, la delega è priva di effetto.

Misura dei contributi associativi

La quota da trattenere deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in misura percentuale sulla prestazione ed uguale per tutti gli iscritti. L’ANPA ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Il codice identificativo dell’ANPA è 1901.

Durata degli effetti, revoca e sostituzione della delega

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la delega può essere revocata o sostituita con una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende revocare o modificare la scelta.

Per i pagamenti diretti dell’integrazione salariale, la revoca o la nuova delega deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvede a comunicarne i dati all’INPS secondo le stesse modalità previste per la delega originaria e a conservarla ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.

Contestazioni e restituzione delle somme

Se il lavoratore contesta la trattenuta affermando di non avere rilasciato delega, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, sia che la segnalazione provenga dal datore di lavoro sia che provenga direttamente dall’interessato. L’organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori i contributi trattenuti sulla prestazione.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, la convenzione prevede ugualmente la restituzione al lavoratore delle somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Versamenti, elenchi informativi e conto corrente

Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare all’ANPA gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento, senza applicazione di interessi. Il versamento avviene mediante bonifico su un conto corrente bancario che sarà comunicato all’Istituto con successivo messaggio e completo di IBAN.

Contestualmente, le strutture INPS devono trasmettere all’ANPA, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute. Per i trattamenti di integrazione salariale, gli elenchi cartacei vanno compilati in ordine alfabetico di impresa; per i sussidi per lavori socialmente utili in ordine alfabetico per comune; per indennità di mobilità e disoccupazione in ordine di Centro per l’impiego.

Costi del servizio e rimborso spese

L’ANPA deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in 0,54 euro per singola delega. La convenzione richiama la determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 per i costi vigenti.

La variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione, l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni. Le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione sono a carico dell’ANPA. Il rimborso spese e la relativa IVA sono trattenuti sulle rimesse monetarie corrisposte alle organizzazioni sindacali.

Responsabilità, controversie e foro competente

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori della struttura nazionale dell’organizzazione. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’ANPA.

L’ANPA si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata qualora, in controversie sulla validità o regolarità della delega, risulti definitivamente soccombente. Deve inoltre rimborsare, su presentazione di nota specifica, le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.

Le questioni applicative non risolte in sede locale devono essere esaminate a livello centrale tra Direzione generale INPS e struttura nazionale dell’organizzazione. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’ANPA almeno 90 giorni prima della scadenza. In presenza di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno sei mesi.

Indicazioni finali

La circolare richiama infine le istruzioni procedurali e contabili già contenute nella circolare n. 22 del 13 febbraio 2006, che restano il riferimento per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i conseguenti versamenti all’ANPA.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono aderire alla trattenuta i lavoratori titolari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Il contributo associativo è versato all’ANPA mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS.

Delega e condizioni di validità

La trattenuta richiede una delega personale, contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita di timbro dell’organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega priva di uno di tali elementi è inefficace. Per i pagamenti diretti della CIG, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS i dati delle deleghe e conservarne la documentazione.

Misura dei contributi e codice identificativo

L’ANPA ha comunicato le percentuali da trattenere: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). Il codice identificativo ANPA è 1901.

Revoca, durata degli effetti e rinnovo

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per domande con efficacia superiore all’anno, la delega può essere revocata o sostituita entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di comunicazione diretta all’INPS o contestazione della delega, le trattenute cessano dal mese successivo alla comunicazione; l’ANPA deve restituire le somme trattenute indebitamente.

Versamenti, elenchi e costo del servizio

Le strutture territoriali INPS versano all’ANPA gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, tramite bonifico su conto corrente comunicato con IBAN. Devono inoltre trasmettere gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è pari a 0,54 euro per singola delega, con eventuale variazione annuale comunicata con raccomandata A/R e facoltà di recesso dell’ANPA entro 60 giorni.

Durata della convenzione e altre clausole

La convenzione ha durata triennale dalla sottoscrizione del 18 gennaio 2010. Il rinnovo va richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza; è possibile la disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. L’INPS è esonerato da responsabilità per i rapporti tra associati e ANPA e le controversie non risolte localmente sono demandate al livello centrale; foro competente è Roma.

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