Cassazione Civile, Ordinanza n. 20149/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito e condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRPEF versata su somme corrisposte a titolo di spese di viaggio/rimborso spese di accesso per lo svolgimento dell'attività di medico specialista presso ambulatori esterni al comune di residenza. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado e in appello un esito favorevole, con rigetto dell'impugnazione dell'Ufficio contro il diniego di rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1, 2 e 5, dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nonché l'erronea interpretazione dell'art. 48 del CCNL per i medici specialisti ambulatoriali. La ricorrente sosteneva che il rimborso spese di accesso previsto dal contratto collettivo, essendo erogato per l'attività svolta in comune diverso da quello di residenza del medico e determinato in modo forfettario, non fosse assimilabile alle indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR e dovesse quindi concorrere integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il principio di onnicomprensività dell'art. 51, comma 1, TUIR.
Norme richiamate
art. 51, commi 1, 2 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il principio di onnicomprensività della retribuzione comporta che, salvo specifiche deroghe, tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente concorrono al reddito; la disciplina delle indennità di trasferta si applica solo a spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello in cui essa è ordinariamente svolta, su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro.
art. 13, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nel quadro della disciplina del reddito imponibile da lavoro dipendente.
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dalla ricorrente come norma violata nel quadro della qualificazione fiscale delle somme percepite.
art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
La Corte lo interpreta nel senso che il rimborso spese di accesso ivi previsto ha natura distinta dalle indennità di trasferta, poiché remunera gli spostamenti per raggiungere la sede di lavoro in comune diverso da quello di residenza.
art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000
Il rimborso spese di accesso alla sede di lavoro, determinato forfettariamente con criterio chilometrico, è ontologicamente diverso dalle indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR e, quindi, rientra nel reddito imponibile.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, il principio di onnicomprensività dell'art. 51, comma 1, TUIR impone di includere nel reddito tutte le somme percepite in relazione al rapporto, salvo espressa deroga normativa.
- Le deroghe di cui all'art. 51, commi successivi, TUIR vanno interpretate restrittivamente e si applicano solo alle ipotesi tipiche previste dalla legge, come le indennità di trasferta relative a spostamenti temporanei su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro.
- Il rimborso spese di accesso riconosciuto al professionista convenzionato per raggiungere una sede di lavoro situata in comune diverso da quello di residenza non è automaticamente assimilabile a una indennità di trasferta fiscale, perché ha una funzione e una struttura diverse.
- Quando la controversia verte esclusivamente sulla qualificazione giuridico-fiscale della voce retributiva e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione di merito e decidere direttamente nel merito.
- La corretta qualificazione contrattuale della voce economica prevista dal CCNL è decisiva per stabilire se essa concorra o meno alla formazione del reddito imponibile.
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