Sentenza n. 1205/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 326 del 22 giugno 2023, relativa all'accredito di 1.500 euro sulla Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di 1.500 euro. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata al Ministero il 29 giugno 2023. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro sessanta giorni e di nominare, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente informato, non si è costituito e non ha dimostrato di aver adempiuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano accertati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l'obbligo di conformarsi grava su una pubblica amministrazione. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell'adempimento ministeriale, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, 1.500 euro sul portafoglio Carta del docente del ricorrente. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, prevedendo l'intervento sostitutivo entro un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza di parte, in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la finalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, cui è destinato l'accredito di 1.500 euro stabilito nel giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, richiamate dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle prescrizioni puntuali contenute nel giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei poteri sostitutivi alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e a un'apposita istanza della parte interessata.
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