Cassazione Penale, Ordinanza n. 04750/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, poiché il ricorso è stato ritenuto fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Messina per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che le censure erano del tutto generiche e non rientravano tra i casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza impugnata di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Indica i limiti oggettivi del ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.; le censure generiche sull'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non vi rientrano.
artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per il delitto oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è sufficiente dedurre in modo generico un vizio di motivazione o l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento: le doglianze devono confrontarsi con i motivi di ricorso consentiti dalla disciplina speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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