Sentenza del 09/11/2015 n. 5843 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IRAP e IVA - Frodi carosello - Onere della prova - Ripartizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il riparto dell'onere della prova nelle frodi carosello, in particolare quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza soggettiva dell'operazione indicata in fattura e nega la detrazione IVA. L'Ufficio deve dimostrare, anche mediante presunzioni, l'interposizione fittizia del cedente o l'esistenza di una frode fiscale a monte, nonché il fatto che il cessionario sapesse o potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode. Il contribuente, per ottenere la detrazione, deve invece provare la corrispondenza soggettiva tra l'operazione fatturata e quella effettivamente realizzata oppure il proprio incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale del cedente.
La decisione
Il principio affermato è che l'onere probatorio è ripartito tra le parti: l'Amministrazione non può limitarsi a rilevare irregolarità formali o la partecipazione del cedente a una frode, ma deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare sia la frode o l'interposizione fittizia sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria della reale riferibilità soggettiva dell'operazione o del proprio affidamento incolpevole. Nel testo non sono indicati gli esiti concreti del giudizio né il soggetto formalmente vittorioso.
Norme richiamate
Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA, che può essere negato quando l'operazione documentata non corrisponde a quella effettivamente realizzata o quando il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della frode.
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Riguarda i poteri e le modalità dell'accertamento IVA; l'Amministrazione deve fondare la contestazione su elementi probatori idonei, anche presuntivi.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola generale secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi ne contesta l'efficacia deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. La norma fonda la ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente.
Art. 2727 c.c.
Consente di utilizzare presunzioni semplici, purché fondate su fatti noti dai quali sia possibile risalire, secondo un ragionamento logico, ai fatti ignoti relativi alla frode e alla consapevolezza o conoscibilità della stessa.
Cass. n. 5353/2015
Richiamata come precedente sul riparto dell'onere probatorio nelle frodi carosello e sulla necessità di dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'Amministrazione deve provare non solo l'irregolarità del cedente, ma anche il collegamento dell'operazione con la frode e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La prova può essere presuntiva, ma deve essere basata su elementi concreti, gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente una contestazione generica o la mera esistenza di rapporti con un soggetto irregolare.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, il contribuente deve dimostrare di aver effettuato l'operazione con il soggetto indicato in fattura oppure di essersi affidato incolpevolmente alla regolarità del cedente.
- Per tutelare il diritto alla detrazione è importante conservare documentazione sulla reale esecuzione dell'operazione, sull'identità della controparte, sui pagamenti, sulla consegna dei beni e sulle verifiche ragionevolmente effettuate.
- Il diritto alla detrazione può essere negato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA.
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