Sentenza n. 1480/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 15 luglio 2025 notificata il successivo 28.07.2025 ex art. 140 c.p.c. con cui l'Ente ha informato il ricorrente che il Tecnico Comunale responsabile dell'Unità Repressione Abusivismo Edilizio avrebbe effettuato un sopralluogo per verificare l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 11/05/2017 (atto mai notificato e non conosciuto); - del silenzio-diniego serbato all'istanza di accesso agli atti formalizzata in data 15 settembre 2025; - della produzione documentale eseguita in data 7 ottobre 2025 nel giudizio civile n. 309/2023 R.G. incardinato presso il Tribunale di Ragusa, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali non conosciuti, anche endoprocedimentali come il verbale di inottemperanza mai comunicato e notificato e la relazione allegata all'ordinanza di demolizione e l'eventuale provvedimento di acquisizione al patrimonio (tutti atti menzionati ma non conosciuti);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale relativa al sopralluogo per verificare l'ottemperanza a un'ordinanza di demolizione, unitamente agli atti connessi e al silenzio sull'istanza di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune lo informava dell'effettuazione di un sopralluogo volto a verificare l'ottemperanza a un'ordinanza di demolizione del 2017, deducendo di non aver mai ricevuto né conosciuto tale ordinanza. Ha inoltre proposto domanda ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio serbato sull'istanza di accesso documentale diretta a ottenere copia dell'ordinanza e della relativa documentazione, nonché ha contestato gli atti presupposti e conseguenziali menzionati ma non conosciuti, tra cui il verbale di inottemperanza, la relazione allegata all'ordinanza e l'eventuale provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale. Nel corso del giudizio il Comune ha effettuato una produzione documentale; la domanda di accesso è stata definita con separata ordinanza, non impugnata, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Successivamente il ricorrente ha dichiarato di avere deciso di eseguire gli interventi necessari al ripristino dei luoghi, presentando un'idonea pratica edilizia, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto dell'espressa dichiarazione del ricorrente. Secondo il Collegio, nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo, tale dichiarazione preclude al giudice la decisione sulla controversia, imponendo la declaratoria di improcedibilità. La domanda di accesso era già stata definita con ordinanza n. 563/2026 mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la domanda di accesso proposta nel corso del giudizio; la relativa domanda è stata definita separatamente con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto il presupposto è stato individuato nell'espressa dichiarazione del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, qualora il ricorrente dichiari espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo preclusa una decisione sul merito dal principio dispositivo.
- La produzione documentale dell'amministrazione può determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso quando, secondo la valutazione processuale recepita dal giudice, essa soddisfa l'interesse ostensivo; tale domanda può essere definita separatamente rispetto all'azione di annullamento.
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