Cassazione Penale, Sentenza n. 44334/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cessione di sostanze stupefacenti) e, in parziale riforma, aveva concesso alla Delpiano la sospensione condizionale della pena. Abid deduce: (i) insufficiente motivazione rispetto alle presunte cessioni a Tupputi e Piazzolla, rilevando l'assenza di filmati e dichiarazioni che provassero lo scambio; (ii) impossibilità di identificazione dall videoriprese; (iii) violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. per omesso riconoscimento dell'attenuante della specialissima tenuità (assenza di droga in suo possesso); (iv) erronea qualificazione e confisca del denaro come profitto del reato. Delpiano deduce: (i) violazione del principio di correlazione (artt. 521 e 522 c.p.p.) tra la condotta contestata e la qualificazione applicata (le videoriprese documenterebbero mera presenza inerte); (ii) vizio di motivazione e travisamento probatorio nel ritenere il concorso morale nonostante la sua mera inerte presenza; (iii) mancata motivazione in ordine alla concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i imputati. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in massima parte, generiche o volte a una rivalutazione del merito probatorio (cosa che non spetta alla Corte di legittimità), mentre la Corte di appello aveva valutato le videoriprese, le dichiarazioni dei testi (Napolitano, Adessi, Comitangelo) e il ritrovamento di stupefacente in capo ai cessionari come elementi congrui per ritenere la responsabilità degli imputati. Sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la Cassazione ha osservato che tale scriminante è applicabile con criteri ristretti e che il giudice di merito aveva motivatamente escluso la tenuità, in presenza della molteplicità degli episodi e del ruolo noto degli imputati nel contesto. Sulla confisca del denaro la Corte ha ritenuto inesistenti vizi di motivazione, attesa l'avevolezza della onerosità degli scambi ricostruita in fatto. Quanto alla richiesta riguardante l'art. 175 cod. pen., la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata o non idonea a scalfire la decisione impugnata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiama la responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma in relazione al concorso morale contestato alla Delpiano sulla base degli elementi di fatto valutati in sede d'appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; la condanna è stata confermata in quanto la Corte di appello ha ritenuto provate, mediante videoriprese e dichiarazioni testimoniali, le cessioni o la partecipazione all'attività illecita
art. 62, n. 4 cod. pen.
Prevede l'attenuante per il lucro di speciale tenuità; la Corte ritiene che l'attenuante sia applicabile in modo limitato e solo se la condotta complessiva denota finalità di lucro marginale e ogni episodio sia di speciale tenuità. Nel caso concreto i giudici di merito hanno escluso l'attenuante per la molteplicità degli episodi e il ruolo significativo degli imputati
art. 175 cod. pen.
Norma richiamata nella prospettazione difensiva della Delpiano; la Corte osserva che l'istituto ha finalità precise e che la deduzione in appello non era idonea a determinare un errore tale da imporre una risposta obbligatoria in Cassazione, essendo la doglianza manifestamente infondata o meramente evocativa di un errore materiale
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra contestazione e decisione; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia esaminato la deduzione e fornito motivazione adeguata sulla omogeneità tra le condotte materialmente accertate e la qualificazione giuridica adottata
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020
Norma procedurale sul differimento alla trattazione scritta (a seguito della quale le parti non hanno richiesto la discussione orale); la Corte ha proceduto con la trattazione scritta e ha valutato le conclusioni depositate
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione del merito probatorio a quella dei giudici di merito; i motivi che consistono in una generica rivalutazione delle prove sono di norma inammissibili
- Per negare l'identificazione da videoriprese è necessario dimostrare vizi specifici e non limitarsi a deduzioni generiche: videoriprese combinate con dichiarazioni testimoniali possono essere ritenute sufficienti per l'identificazione
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (lucro di speciale tenuità) è applicata in modo restrittivo: occorre valutare la condotta nel suo complesso e la ripetizione degli episodi nega l'automaticità dell'attenuante
- La confisca di denaro come profitto del reato è legittima se vi sono elementi probatori che indicano l'onerosità degli scambi (es. riscontri su pagamenti o comportamento coerente con lo spaccio) e non richiede prova assoluta in punto di conversazione monetaria in ogni singolo episodio
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento di benefici (es. art. 175 cod. pen.) devono essere fondate su elementi di diritto e di fatto specifici; richiamare l'istituto senza dimostrare i presupposti concreti rende la doglianza inefficace
- Il principio di correlazione richiede che la condotta contestata e la qualificazione giuridica coincidano o siano omogenee; la riformulazione della fattispecie da parte del giudice d'appello è ammissibile se la difesa ha potuto conoscere e discutere i fatti così ricostruiti
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