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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11740/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di una società che commercia orologi. L'Ufficio contestava, in sintesi: una gestione antieconomica desunta da bassi ricarichi e da sconti ritenuti eccessivi rispetto alle indicazioni dei concessionari italiani delle case produttrici; la vendita sottocosto di un orologio di pregio; alcune operazioni che l'Ufficio riteneva non fatturate o fatturate in modo irregolare; ulteriori riprese, tra cui ricavi in nero connessi alla vendita di orologi a un determinato soggetto, assegni rinvenuti in verifica e riprese IVA sulle cessioni all'esportazione. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, per alcune riprese, non fondata l'antieconomicità e giustificate le operazioni contestate, oltre a ritenere regolarmente fatturate talune cessioni. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, ultrapetizione e omessa pronuncia su varie riprese; (2) violazione di norme sostanziali e processuali in punto di prova e accertamento induttivo; (3) omesso esame di fatti decisivi sulle stesse riprese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti relativi alla ripresa sui ricavi in nero collegati a una specifica vendita di orologi, ritenendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita esaminando invece un diverso rapporto con altra società, e nei limiti relativi alla ripresa sugli assegni e alle riprese IVA sulle cessioni all'esportazione, rispetto alle quali vi è stata omessa pronuncia. È stato invece respinto il primo motivo quanto alle doglianze sulla motivazione della CTR in tema di antieconomicità, sconti e vendita sottocosto, ritenute essenziali ma non apparenti né contraddittorie. I secondi e terzi motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili per il resto, perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito e, per il vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente ai capi accolti e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e sulla pretesa violazione delle regole di giudizio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta delle fonti del convincimento è rimessa al giudice di merito

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente/nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo di nullità della sentenza tributaria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di nullità per vizi processuali della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne rileva l'inammissibilità anche per doppia conforme

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento tributario

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo dei redditi

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel quadro della potestà accertativa dell'Ufficio

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base dell'accertamento IVA

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato con riferimento all'IRAP

  • art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato con riferimento all'IRAP

  • art. 1, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    richiamato in relazione alle cessioni all'esportazione

  • artt. 28-bis, 28-ter e 28-quater direttiva 77/388/CEE

    richiamati dalla ricorrente per le cessioni e gli adempimenti IVA in ambito comunitario

  • artt. 138, 167 e 203 direttiva 2006/112/CE

    richiamati dalla ricorrente per le cessioni all'esportazione e il regime IVA comunitario

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente e causa nullità quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica se resta intellegibile e logicamente coerente.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito può accogliere o respingere singole riprese sulla base della prova contraria offerta dal contribuente, essendo a lui riservata la valutazione di attendibilità e concludenza delle prove acquisite.
  • È vizio di ultrapetizione l'esame di una ripresa diversa da quella effettivamente contestata dall'Ufficio, quando il giudice pronunci su un rapporto tributario non compreso nell'oggetto dell'appello o dell'accertamento impugnato.
  • L'omessa pronuncia su un capo autonomo di censura o su una specifica ripresa determina cassazione della sentenza nei limiti del capo non esaminato.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che nei limiti del vizio denunciabile e nei casi previsti dalla legge.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la censura è proposta contro una decisione di merito sorretta da doppia conforme, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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