Cassazione Civile, Ordinanza n. 11740/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2008, emesso nei confronti di una società che commercia orologi. L'Ufficio contestava, in sintesi: una gestione antieconomica desunta da bassi ricarichi e da sconti ritenuti eccessivi rispetto alle indicazioni dei concessionari italiani delle case produttrici; la vendita sottocosto di un orologio di pregio; alcune operazioni che l'Ufficio riteneva non fatturate o fatturate in modo irregolare; ulteriori riprese, tra cui ricavi in nero connessi alla vendita di orologi a un determinato soggetto, assegni rinvenuti in verifica e riprese IVA sulle cessioni all'esportazione. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, per alcune riprese, non fondata l'antieconomicità e giustificate le operazioni contestate, oltre a ritenere regolarmente fatturate talune cessioni. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, ultrapetizione e omessa pronuncia su varie riprese; (2) violazione di norme sostanziali e processuali in punto di prova e accertamento induttivo; (3) omesso esame di fatti decisivi sulle stesse riprese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti relativi alla ripresa sui ricavi in nero collegati a una specifica vendita di orologi, ritenendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita esaminando invece un diverso rapporto con altra società, e nei limiti relativi alla ripresa sugli assegni e alle riprese IVA sulle cessioni all'esportazione, rispetto alle quali vi è stata omessa pronuncia. È stato invece respinto il primo motivo quanto alle doglianze sulla motivazione della CTR in tema di antieconomicità, sconti e vendita sottocosto, ritenute essenziali ma non apparenti né contraddittorie. I secondi e terzi motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili per il resto, perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito e, per il vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente ai capi accolti e per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla valutazione della prova e sulla pretesa violazione delle regole di giudizio
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta delle fonti del convincimento è rimessa al giudice di merito
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente/nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto motivazionale delle sentenze tributarie
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di nullità della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di nullità per vizi processuali della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne rileva l'inammissibilità anche per doppia conforme
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento tributario
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo dei redditi
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quadro della potestà accertativa dell'Ufficio
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base dell'accertamento IVA
art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato con riferimento all'IRAP
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato con riferimento all'IRAP
art. 1, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato in materia sanzionatoria tributaria
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato in materia sanzionatoria tributaria
art. 6, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato in materia sanzionatoria tributaria
art. 7, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato in materia sanzionatoria tributaria
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato in materia sanzionatoria tributaria
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato in relazione alle cessioni all'esportazione
artt. 28-bis, 28-ter e 28-quater direttiva 77/388/CEE
richiamati dalla ricorrente per le cessioni e gli adempimenti IVA in ambito comunitario
artt. 138, 167 e 203 direttiva 2006/112/CE
richiamati dalla ricorrente per le cessioni all'esportazione e il regime IVA comunitario
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente e causa nullità quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica se resta intellegibile e logicamente coerente.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito può accogliere o respingere singole riprese sulla base della prova contraria offerta dal contribuente, essendo a lui riservata la valutazione di attendibilità e concludenza delle prove acquisite.
- È vizio di ultrapetizione l'esame di una ripresa diversa da quella effettivamente contestata dall'Ufficio, quando il giudice pronunci su un rapporto tributario non compreso nell'oggetto dell'appello o dell'accertamento impugnato.
- L'omessa pronuncia su un capo autonomo di censura o su una specifica ripresa determina cassazione della sentenza nei limiti del capo non esaminato.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che nei limiti del vizio denunciabile e nei casi previsti dalla legge.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la censura è proposta contro una decisione di merito sorretta da doppia conforme, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento.
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